Art. 5.
              Punteggi del concorso - Titoli valutabili
  La commissione esaminatrice di cui al precedente art.  4  disporra'
complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti:
  20 punti per i titoli;
  200 punti per le prove di esame.
  I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
  100 punti per le prove scritte;
  100 punti per la prova orale.
  I  titoli  valutabili  ed  i  punteggi  ad essi attribuibili sono i
seguenti:
  a) titoli di studio: saranno valutati il  punteggio  riportato  nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso  fino  ad  un  massimo di punti 3 e il possesso di eventuali
titoli di studio di livello superiore fino ad un massimo di  punti  1
per un totale di punti 4;
  b) attivita' lavorativa; saranno valutati i servizi prestati, anche
con  rapporto  di  lavoro  determinato,  alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni e quelli prestati alle dipendenze di  privati  datori
di  lavoro,  fino  ad  un  massimo  di  12  punti,  in relazione alla
pertinenza con l'attivita' prevista  per  il  posto  a  concorso,  in
ragione  di punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di pertinenza, per
ogni tre mesi di attivita' lavorativa; non si da' luogo a valutazione
dei periodi di  attivita'  lavorativa  ritenuta  non  pertinente  con
quella prevista per il posto a concorso;
  c)  qualificazione  professionale;  saranno  valutati  i diplomi di
qualificazione  professionale  o  la  partecipazione   a   corsi   di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il
posto  a  concorso  con  l'assegnazione  di un punteggio, riferito al
singolo diploma o  corso,  compreso  tra  punti  0,5  e  punti  2  in
relazione  al  grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo
di punti 4.
  I  titoli  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di scadenza del
termine stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione  al
concorso  e  dovranno  essere idoneamente documentati entro lo stesso
termine, a cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione  della  loro
valutabilita'.
  Di  detti  titoli  e  della  relativa  documentazione dovra' essere
redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare  alla  domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
  I  titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere
in originale o  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia  dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
  I  candidati  possono  altresi'  dimostrare  il possesso dei titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o dell'atto  di  notorieta',  da  rendere  secondo  lo
schema allegato n. 3).
  Le  stesse  modalita' previste nei commi precedenti per i cittadini
italiani si applicano ai cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea.
  La   commissione   esaminatrice   determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui al precedente punto a)  prima  di  aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
  La  valutazione  dei  titoli  sara' effettuata successivamente alle
prove scritte e - prima che si proceda alla correzione  dei  relativi
elaborati - nei confronti dei soli candidati che avranno sostenuto le
prove stesse.