Art. 9.
                     Presentazione dei documenti
  Il  vincitore,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni valide a titolo
definitivo  gia'  risultanti  nella  domanda  di  partecipazione   al
concorso,   dovra'  presentare,  entro  il  termine  fissato  per  la
costituzione del rapporto di lavoro, pena la  decadenza  dal  diritto
alla costituzione del rapporto stesso, la seguente documentazione:
  1)  qualora  siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  tra  la data di
presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  il
suddetto   termine,   dichiarazione   sostitutiva  di  certificazioni
attestante il possesso dei seguenti requisiti:
  a) cittadinanza;
  b) godimento dei diritti civili e politici;
  c) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
  d) assenza di condanne penali passate in giudicato  che  comportino
l'interdizione dai pubblici uffici;
  2)  certificato in carta semplice, in data non anteriore a sei mesi
rispetto  al  termine  sopra  indicato,  rilasciato  da  una  Azienda
sanitaria  locale  ovvero  da  ufficiale  sanitario  o  da  un medico
militare dal quale risulti che l'interessato e' fisicamente idoneo al
servizio incondizionato  e  continuativo  nell'impiego  al  quale  il
concorso  si  riferisce,  con  la  precisazione  che  si  e' eseguito
l'accertamento sierologico del sangue  ai  sensi  dell'art.  7  della
legge  n.  837/1956; in alternativa tale certificazione potra' essere
acquisita direttamente dall'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
attraverso un medico autorizzato presso le proprie strutture;
  3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza
di  procedimenti  penali che comportino la restrizione della liberta'
personale o di provvedimenti di rinvio a giudizio per fatti  tali  da
comportare,  se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento;
  4) dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  relativa  ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art. 58 del decreto
legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni.