Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
  a) eta' non superiore agli anni 65;
  b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);  tale  requisito  non  e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il posto a
concorso;
  e) possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo  grado
(scuola  media inferiore); i candidati che abbiano conseguito analogo
titolo di studio all'estero, ove non gia'  riconosciuto  equipollente
in  base  a  specifici  accordi  internazionali,  dovranno  essere in
possesso di apposita dichiarazione di equipollenza  rilasciata  dalla
competente autorita' scolastica italiana;
  f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
  g)  specializzazione  professionale nella esecuzione di lavorazioni
meccaniche; tale specializzazione si intende  acquisita  mediante  lo
svolgimento  di  specifica  attivita'  lavorativa non inferiore a sei
mesi o mediante il possesso di un fitolo di  studio  superiore  o  di
diploma o di attestato di qualificazione professionale attinenti alla
specializzazione   stessa,   e   va   idoneamente  documentata,  pena
l'esclusione dal concorso, all'atto della presentazione della domanda
di ammissione di cui al successivo art. 3.
  I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
  a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
  b) essere in possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
  c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  l'accertamento
del   possesso  di  tale  requisito  e'  demandato  alla  commissione
esaminatrice  di  cui  al  successivo  art.  4,  mediante  le   prove
concorsuali previste.
  Non possono partecipare al concorso:
  a)  coloro  che  siano  esclusi  dall'elettorato  politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero siano stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3;
  b)  i  dipendenti  dell'Istituto  nazionale  di fisica nucleare con
rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  inquadrati  nello  stesso
profilo professionale relativo al posto da conferire.
  Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  e anche alla data
dell'assunzione.
  L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente  dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare o da persona da lui delegata.