Art. 5.
              Punteggi del concorso - Titoli valutabili
  La  commissione  esaminatrice di cui al precedente art. 4 disporra'
complessivamente di 220 punti cosi' ripartiti:
  20 punti per i titoli;
  200 punti per le prove di esame.
  I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
  100 punti per le prove scritte e pratica;
  100 punti per la prova orale.
  I titoli valutabili ed i  punteggi  ad  essi  attribuibili  sono  i
seguenti:
  a)  titoli  di  studio: saranno valutati il punteggio riportato nel
conseguimento del titolo di studio richiesto per la partecipazione al
concorso fino ad un massimo di punti 3 e  il  possesso  di  eventuali
titoli  di  studio di livello superiore fino ad un massimo di punti 1
per un totale di punti 4;
  b) attivita' lavorativa; saranno valutati i servizi prestati, anche
con rapporto di lavoro  determinato,  alle  dipendenze  di  pubbliche
amministrazioni  e  quelli prestati alle dipendenze di privati datori
di lavoro, fino  ad  un  massimo  di  12  punti,  in  relazione  alla
pertinenza  con  l'attivita'  prevista  per  il  posto a concorso, in
ragione di punti 0,25 o 0,50, a seconda del grado di pertinenza,  per
ogni  tre mesi di attivita' lavorativa; non si da luogo a valutazione
dei periodi di  attivita'  lavorativa  ritenuta  non  pertinente  con
quella prevista per il posto a concorso;
  c)  qualificazione  professionale;  saranno  valutati  i diplomi di
qualificazione  professionale  o  la  partecipazione   a   corsi   di
qualificazione professionale pertinenti all'attivita' prevista per il
posto  a  concorso  con  l'assegnazione  di un punteggio, riferito al
singolo diploma o  corso,  compreso  tra  punti  0,5  e  punti  2  in
relazione  al  grado di pertinenza ed alla durata, fino ad un massimo
di punti 4.
  I titoli dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al
concorso e dovranno essere idoneamente documentati  entro  lo  stesso
termine,  a  cura  degli  interessati,  pena  l'esclusione della loro
valutabilita'.
  Di detti titoli  e  della  relativa  documentazione  dovra'  essere
redatto  un  elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda
di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.
  I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono  essere
in  originale  o  in  copia  autenticata  ovvero  in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di  notorieta'  ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, da rendere secondo lo schema allegato.
  I candidati possono altresi'  dimostrare  il  possesso  dei  titoli
mediante   le   forme   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni  o  dell'atto  di  notorieta',  da  rendere secondo lo
schema allegato n. 3).
  Le stesse modalita' previste nei commi precedenti per  i  cittadini
italiani  si  applicano  ai  cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea.
  La   commissione   esaminatrice   determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui al precedente punto a)  prima  di  aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi.
  La  valutazione  dei  titoli  sara' effettuata successivamente alle
prove scritta e pratica - prima che si proceda  alla  correzione  dei
relativi  elaborati  -  nei  confronti dei soli candidati che avranno
sostenuto le prove stesse.