Art. 6.
              Prove - Programma di esame - Valutazione
  Le prove del concorso consistono:
  a) in una prova scritta e in una prova pratica;
  b) in una prova orale.
  I programmi relativi sono riportati nell'allegato 1.
  Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che  avranno
riportato  in  ognuna  delle  singole  prove  scritta  e  pratica  un
punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
  Supereranno la prova  orale  e  saranno,  pertanto,  inclusi  nella
graduatoria  di  merito  i  candidati  che nella prova stessa avranno
riportato un punteggio non inferiore a 70 punti su 100.
  La votazione complessiva, per i candidati che avranno  superato  la
prova  orale,  risultera'  dalla  somma del punteggio riportato nella
valutazione dei titoli, dalla media dei voti conseguiti  nella  prova
scritta e nella prova pratica e dalla votazione riportata nella prova
orale.
  I  candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame
nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.