Art. 10.
              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
  L'I.N.F.N.  si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' di tutte  le  dichiarazioni  sostitutive  rese  dal
candidato.  Qualora  in  esito a detti controlli sia accertata la non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante  decade
dagli  eventuali  benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, ferme  restando  le  sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge n.  15/1968.