Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
  Per  l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
  a) eta' non superiore agli anni sessantacinque;
  b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);  tale  requisito  non  e'
richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  idoneita' fisica a svolgere l'attivita' prevista per il posto a
concorso;
  e) possesso del diploma di perito industriale con  specializzazione
in  elettronica  e telecomunicazioni o in elettrotecnica; i candidati
che abbiano conseguito analoghi titoli di studio all'estero, ove  non
gia'   riconosciuti   equipollenti   in   base  a  specifici  accordi
internazionali, dovranno essere in possesso di apposita dichiarazione
di equipollenza  rilasciata  dalla  competente  autorita'  scolastica
italiana;
  f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.
  I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere
i seguenti requisiti:
  a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
  b) essere in possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
  c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  l'accertamento
del   possesso  di  tale  requisito  e'  demandato  alla  commissione
esaminatrice  di  cui  al  successivo  art.  4,  mediante  le   prove
concorsuali previste.
  Non possono partecipare al concorso:
  a)  coloro  che  siano  esclusi  dall'elettorato  politico attivo e
coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego  presso
una    pubblica   amministrazione   per   persistente   insufficiente
rendimento, ovvero siano stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3;
  b)  i  dipendenti  dell'I.N.F.N.  con  rapporto  di  lavoro a tempo
indeterminato inquadrati nello stesso profilo professionale  relativo
al posto da conferire.
  Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro  delle  domande  e anche alla data
dell'assunzione.
  L'esclusione dal concorso e' disposta dal presidente  dell'I.N.F.N.
o da persona da lui delegata.