Art. 10.
              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
  L'I.N.F.N. si riserva la facolta' di procedere ad idonei  controlli
sulla  veridicita'  di  tutte  le  dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato. Qualora in esito a detti controlli sia  accertata  la  non
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti  adottati  sulla
base  delle  dichiarazioni  non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge n.  15/1968.