Art. 8.
                   Preferenze a parita' di merito
   I  concorrenti  che  avranno  superato la prova orale dovranno far
pervenire  in  carta  semplice  alla  divisione del personale tecnico
amministrativo e bibliotecario dell'Universita' degli studi Roma Tre,
secondo le modalita' indicate all'art. 3, entro il termine perentorio
di  quindici  giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno  sostenuto  il  colloquio,  i documenti in originale o in copia
autenticata  ovvero  le dichiarazioni sostitutive di certificazione e
di  atto  di  notorieta'  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  attestanti  il possesso dei
titoli  di  preferenza  e  precedenza, a parita' di valutazione, gia'
indicati  nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
   A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4)  i  mutilati  ed  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
    5) gli orfani di guerra;
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7)  gli  orfani  dei  caduti  per servizio nel settore pubblico e
privato;
    8) i feriti in combattimento;
    9)  gli  insigniti  di  croce  di  guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10)   i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
    16)   coloro   che   abbiano   prestato  servizio  militare  come
combattenti;
    17)  coloro  che  abbiano  prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
    18)  i  coniugati  e  i  non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
    19) gli invalidi ed i mutilati civili;
    20)   militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
   A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
    b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
    c) dalla minore eta'.