Art. 10.

                               Nomina


   1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1 gli
ufficiali idonei che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di
cui  all'articolo 9 acquisiranno il diritto alla stabilizzazione, per
cui  con  distinti  decreti  presidenziali verranno nominati ai sensi
degli  articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n.  298,  rispettivamente,  Sottotenenti  in  servizio permanente nel
ruolo   speciale   e   Tenenti   in  servizio  permanente  nel  ruolo
tecnico-logistico  dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta
nel  grado  stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente
esecutivo,  e con anzianita' relativa secondo l'ordine delle relative
graduatorie.  Tale  anzianita'  sara' fissata in base alle previsioni
contenute nei relativi decreti autorizzatori. Non potra' pertanto, in
nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti.
   2.  Tali  ufficiali,  se  in  servizio,  saranno  provvisoriamente
confermati  presso  i  Reparti/Enti  di  appartenenza, se in congedo,
saranno   invece   messi   a   disposizione  della  Scuola  ufficiali
carabinieri, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti
prescritti  per la nomina, in attesa dell'inizio dei corsi formativi,
di  durata  non  inferiore a sei mesi, che sono tenuti a frequentare.
Per  esigenze  organizzative  tali  corsi  potranno  tenersi in tempi
diversi, a seconda della procedura di stabilizzazione di riferimento.
Durante  la frequenza del corso formativo gli ufficiali saranno posti
a disposizione dei rispettivi Comandi di Corpo per incarichi speciali
con sede nella localita' del Reparto/Ente di appartenenza.
   3.  A  decorrere  dalla  data  di  nomina ad ufficiale in servizio
permanente  il  rapporto a tempo determinato degli ufficiali in ferma
prefissata  in  costanza  di  servizio  si  intendera'  estinto.  Gli
ufficiali   stabilizzati   al  termine  delle  procedura  di  cui  al
precedente  articolo  1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), qualora
rivestano   il   grado   di  Tenente,  all'atto  della  comunicazione
dell'avvenuto  conferimento della nomina dovranno rilasciare apposita
dichiarazione  di  rinuncia  al grado in precedenza conseguito. Tutti
gli   ufficiali  stabilizzati  al  termine  delle  procedure  di  cui
all'articolo  1, comma 1, quali iscritti nel corrispondente ruolo del
servizio  permanente,  saranno  cancellati dal ruolo di appartenenza,
con determinazione della Direzione generale per il personale militare
ai sensi dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113.
   4. All'atto della ricezione della comunicazione di nomina:
    a)  gli  ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettere a) e b), numero 1), del presente
decreto,  saranno  tenuti  a  rilasciare  dichiarazione  con la quale
contraggono  una  ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma
2,  del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  298. La mancata
sottoscrizione  di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed
in  nessun  caso  potra' essere ripristinato il precedente rapporto a
tempo determinato;
    b)  gli  ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettere a) e b), numero 2), del presente
decreto,  saranno  tenuti  a  rilasciare  dichiarazione  con la quale
contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'articolo 10, comma
3,  del  decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  298. La mancata
sottoscrizione  di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed
in  nessun  caso  potra' essere ripristinato il precedente rapporto a
tempo determinato.
   I  Comandi  dei  Reparti/Enti  di  appartenenza degli interessati,
ricevute   le   predette   dichiarazioni,  ne  cureranno  l'immediata
trasmissione   al   Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri - Ufficio reclutamento e concorsi.
   5. All'atto dell'inizio del corso formativo gli ufficiali di sesso
femminile  saranno  sottoposti al test di gravidanza mediante analisi
delle urine.
   6.  Gli  ufficiali  di  sesso  femminile  nominati  Sottotenenti o
Tenenti  in  servizio  permanente  che,  trovandosi  nelle condizioni
dell'articolo  10  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possano  frequentare o completare il corso formativo saranno rinviati
d'ufficio al corso successivo.
   7.  Al  superamento  del  corso formativo i Sottotenenti del ruolo
speciale  hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque
che assorbe quella sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in
servizio   permanente.  La  mancata  sottoscrizione  di  detta  ferma
determinera'  la  revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere
ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato.
   8.  Per  gli  ufficiali,  sia  del  ruolo  speciale, che del ruolo
tecnico-logistico,  che  supereranno  il corso formativo l'anzianita'
relativa  verra'  rideterminata  in base all'ordine delle graduatorie
finali  dei  corsi stessi. Gli ufficiali di sesso femminile di cui al
comma 6, una volta portato a compimento con esito favorevole il corso
formativo,   assumeranno   l'anzianita'  relativa  che  sarebbe  loro
spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare.
   9.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che non supereranno il corso
formativo  si  provvedera'  alla  revoca della nomina conferita. Essi
saranno  immediatamente collocati in congedo ed in nessun caso potra'
essere  ripristinato  il precedente rapporto a tempo determinato. Gli
stessi non potranno chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di
stabilizzazione  presso  l'Arma dei carabinieri che venissero indette
ai sensi di successivi provvedimenti normativi.