Art. 10. Nomina 1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1 gli ufficiali idonei che saranno utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 9 acquisiranno il diritto alla stabilizzazione, per cui con distinti decreti presidenziali verranno nominati ai sensi degli articoli 7 ed 8 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, rispettivamente, Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale e Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo, e con anzianita' relativa secondo l'ordine delle relative graduatorie. Tale anzianita' sara' fissata in base alle previsioni contenute nei relativi decreti autorizzatori. Non potra' pertanto, in nessun caso, essere antecedente a quella indicata in detti decreti. 2. Tali ufficiali, se in servizio, saranno provvisoriamente confermati presso i Reparti/Enti di appartenenza, se in congedo, saranno invece messi a disposizione della Scuola ufficiali carabinieri, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, in attesa dell'inizio dei corsi formativi, di durata non inferiore a sei mesi, che sono tenuti a frequentare. Per esigenze organizzative tali corsi potranno tenersi in tempi diversi, a seconda della procedura di stabilizzazione di riferimento. Durante la frequenza del corso formativo gli ufficiali saranno posti a disposizione dei rispettivi Comandi di Corpo per incarichi speciali con sede nella localita' del Reparto/Ente di appartenenza. 3. A decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente il rapporto a tempo determinato degli ufficiali in ferma prefissata in costanza di servizio si intendera' estinto. Gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedura di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), qualora rivestano il grado di Tenente, all'atto della comunicazione dell'avvenuto conferimento della nomina dovranno rilasciare apposita dichiarazione di rinuncia al grado in precedenza conseguito. Tutti gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, quali iscritti nel corrispondente ruolo del servizio permanente, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con determinazione della Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 4. All'atto della ricezione della comunicazione di nomina: a) gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 1), del presente decreto, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di tre anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato; b) gli ufficiali stabilizzati al termine delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), numero 2), del presente decreto, saranno tenuti a rilasciare dichiarazione con la quale contraggono una ferma di sette anni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato. I Comandi dei Reparti/Enti di appartenenza degli interessati, ricevute le predette dichiarazioni, ne cureranno l'immediata trasmissione al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri - Ufficio reclutamento e concorsi. 5. All'atto dell'inizio del corso formativo gli ufficiali di sesso femminile saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi delle urine. 6. Gli ufficiali di sesso femminile nominati Sottotenenti o Tenenti in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possano frequentare o completare il corso formativo saranno rinviati d'ufficio al corso successivo. 7. Al superamento del corso formativo i Sottotenenti del ruolo speciale hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di anni cinque che assorbe quella sottoscritta all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato. 8. Per gli ufficiali, sia del ruolo speciale, che del ruolo tecnico-logistico, che supereranno il corso formativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base all'ordine delle graduatorie finali dei corsi stessi. Gli ufficiali di sesso femminile di cui al comma 6, una volta portato a compimento con esito favorevole il corso formativo, assumeranno l'anzianita' relativa che sarebbe loro spettata nel corso che non hanno potuto frequentare o completare. 9. Nei confronti degli ufficiali che non supereranno il corso formativo si provvedera' alla revoca della nomina conferita. Essi saranno immediatamente collocati in congedo ed in nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato. Gli stessi non potranno chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti normativi.