Art. 11.

                     Accertamento dei requisiti


   1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10,
comma  2,  l'Amministrazione,  qualora  non  sia gia' in possesso dei
necessari  elementi  di  riscontro,  provvedera'  a  richiedere  alle
Amministrazioni  pubbliche  ed  Enti competenti la conferma di quanto
dichiarato   dagli   ufficiali,   stabilizzati,   nella   domanda  di
partecipazione   e   nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente
prodotte.
   Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  aggiornato
verra' acquisito d'ufficio.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento  emanato  sulla base della dichiarazione non veritiera.
Si  provvedera',  pertanto,  alla  revoca  della  nomina conferita, a
decorrere  dalla  data di conferimento, ed all'immediato collocamento
in  congedo dell'ufficiale. In nessun caso potra' essere ripristinato
il precedente rapporto a tempo determinato.