Art. 11. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 2, l'Amministrazione, qualora non sia gia' in possesso dei necessari elementi di riscontro, provvedera' a richiedere alle Amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dagli ufficiali, stabilizzati, nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato generale del casellario giudiziale aggiornato verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si provvedera', pertanto, alla revoca della nomina conferita, a decorrere dalla data di conferimento, ed all'immediato collocamento in congedo dell'ufficiale. In nessun caso potra' essere ripristinato il precedente rapporto a tempo determinato.