Art. 12.

                     Disposizioni amministrative


   1.  Agli  ufficiali  in servizio che partecipano alle procedure di
cui   all'articolo  1,  comma  1,  del  presente  decreto  spetta  il
trattamento  di  missione  per  il tempo necessario al raggiungimento
della sede ove avranno luogo gli accertamenti ed il rientro alla sede
di servizio.