Art. 2. Requisiti 1. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano conseguito il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 29 settembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. 2. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano conseguito il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 29 settembre 2006. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006. 3. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 - conseguiranno il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (se con pregresso servizio utile nel quinquennio), ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 28 settembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. 4. Alla procedura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2) possono partecipare gli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che siano: a) in servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; b) in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del servizio svolto dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2007 - conseguiranno il requisito di servizio dei tre anni, anche non continuativi, al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata se con pregresso servizio utile nel quinquennio ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in ferma prefissata entro la data del 28 settembre 2007. Sara' considerato utile anche il periodo di servizio prestato da allievo ufficiale in ferma prefissata; c) in congedo dopo aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2007. 5. Non potranno partecipare alle procedure di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, anche se in possesso dei requisiti di servizio indicati, che abbiano instaurato un valido rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra pubblica Amministrazione, nonche' quelli che abbiano perso il grado per aver avuto accesso ai ruoli del servizio permanente delle Forze armate o dell'Arma dei carabinieri, ovvero essere stati ammessi in qualita' di allievi alla frequenza di corsi per l'immissione nei ruoli del servizio permanente. Non potranno, inoltre, partecipare alle procedure coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 stiano partecipando a procedura di stabilizzazione presso altra pubblica Amministrazione. 6. Ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi di servizio utile nel quinquennio di riferimento, per i motivi indicati nelle premesse, non saranno computati: a) eventuali servizi prestati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di leva, nonche' quello da allievo ufficiale e da ufficiale di complemento di 1ª nomina, da VFA, da VFP 1, da VFP 4, da VFB delle FF.AA., da carabiniere ausiliario, in ferma biennale, richiamato, o in ferma quadriennale; b) eventuali servizi prestati nelle posizioni espressamente indicate nel paragrafo 3 della Direttiva n. 7/2007 e nel paragrafo 5 della Circolare n. 5/2008, citate nelle premesse, entrambe emanate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione; c) eventuali servizi svolti in rapporti a tempo indeterminato/servizio permanente. Saranno invece computati eventuali servizi prestati, anche presso altra pubblica Amministrazione, prima dell'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, sempre che qualitativamente omogenei - per livello funzionale/qualifica/incarico - con quello da ufficiale in ferma prefissata. 7. La nomina, rispettivamente, a Sottotenente in servizio permanente nel ruolo speciale ed a Tenente in servizio permanente nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e', inoltre, subordinata al mantenimento dei seguenti requisiti, accertati all'atto dell'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP): a) idoneita' fisio-psico-attitudinale. Tra i requisiti di idoneita' e' compreso anche quello della statura, che dovra' essere non inferiore a: 1) cm. 170, per gli ufficiali di sesso maschile; 2) cm. 165, per gli ufficiali di sesso femminile; b) possesso delle qualita' morali e di condotta richieste dall'articolo 26 della legge l° febbraio 1989, n. 53, e l'assenza dei comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio, con le modalita' previste dalla vigente normativa, da parte dell'Arma dei carabinieri. 8. Gli ufficiali in ferma prefissata trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che in possesso dei prescritti requisiti non presenteranno domanda di partecipazione alle procedure di cui al precedente articolo 1, nonche' quelli che saranno esclusi dalla procedura per mancanza dei requisiti di cui al comma 7, saranno collocati in congedo entro: a) dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3; b) cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La data di collocamento in congedo potra' essere differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti. Gli stessi, ad eccezione di quelli non in possesso dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale, non potranno chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti autorizzatori.