Art. 2.

                              Requisiti


   1.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero  1)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del
servizio  svolto  dal  1°  gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano
conseguito   il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni,  anche  non
continuativi,  al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi
allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (se con pregresso servizio
utile  nel  quinquennio),  ovvero  alla  ulteriore  ferma  annuale da
ufficiale  in  ferma  prefissata entro la data del 29 settembre 2006.
Sara'  considerato  utile  anche  il  periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.
   2.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero  2)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari  del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che
siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2007 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2007 e che - tenuto anche conto del
servizio  svolto  dal  1°  gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 - abbiano
conseguito   il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni,  anche  non
continuativi,  al 31 dicembre 2007, per essere stati ammessi ai corsi
allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (se con pregresso servizio
utile  nel  quinquennio),  ovvero  alla  ulteriore  ferma  annuale da
ufficiale  in  ferma  prefissata entro la data del 29 settembre 2006.
Sara'  considerato  utile  anche  il  periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2002 - 31 dicembre
2006.
   3.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero  1)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, che siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del
servizio   svolto   dal  1°  gennaio  2003  al  31  dicembre  2007  -
conseguiranno  il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni, anche non
continuativi,  al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi
allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata  (se con pregresso servizio
utile  nel  quinquennio),  ovvero  alla  ulteriore  ferma  annuale da
ufficiale  in  ferma  prefissata entro la data del 28 settembre 2007.
Sara'  considerato  utile  anche  il  periodo di servizio prestato da
allievo ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.
   4.  Alla  procedura  di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b),
numero  2)  possono  partecipare  gli  ufficiali in ferma prefissata,
ausiliari  del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che
siano:
    a)  in  servizio al 1° gennaio 2008 da almeno tre anni, anche non
continuativi,  maturati nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.  Sara'  considerato utile anche il periodo di servizio prestato
da allievo ufficiale in ferma prefissata;
    b)  in servizio al 1° gennaio 2008 e che - tenuto anche conto del
servizio   svolto   dal  1°  gennaio  2003  al  31  dicembre  2007  -
conseguiranno  il  requisito  di  servizio  dei  tre  anni, anche non
continuativi,  al 31 dicembre 2008, per essere stati ammessi ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata se con pregresso servizio utile
nel  quinquennio  ovvero alla ulteriore ferma annuale da ufficiale in
ferma   prefissata  entro  la  data  del  28  settembre  2007.  Sara'
considerato  utile  anche  il periodo di servizio prestato da allievo
ufficiale in ferma prefissata;
    c)  in  congedo  dopo aver prestato servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre
2007.
   5.  Non  potranno  partecipare alle procedure di cui ai precedenti
commi 1, 2, 3 e 4 gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, anche
se  in  possesso  dei  requisiti  di  servizio  indicati, che abbiano
instaurato  un  valido  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato con
altra  pubblica  Amministrazione, nonche' quelli che abbiano perso il
grado  per  aver avuto accesso ai ruoli del servizio permanente delle
Forze armate o dell'Arma dei carabinieri, ovvero essere stati ammessi
in  qualita'  di allievi alla frequenza di corsi per l'immissione nei
ruoli  del  servizio  permanente.  Non potranno, inoltre, partecipare
alle  procedure  coloro  che  alla  data  di  scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato nel successivo articolo 3 stiano
partecipando  a  procedura  di  stabilizzazione presso altra pubblica
Amministrazione.
   6. Ai fini del raggiungimento dei trentasei mesi di servizio utile
nel quinquennio di riferimento, per i motivi indicati nelle premesse,
non saranno computati:
    a)   eventuali   servizi   prestati   ai  fini  dell'assolvimento
dell'obbligo  di  leva,  nonche'  quello  da  allievo  ufficiale e da
ufficiale di complemento di 1ª nomina, da VFA, da VFP 1, da VFP 4, da
VFB  delle  FF.AA.,  da  carabiniere  ausiliario,  in ferma biennale,
richiamato, o in ferma quadriennale;
    b)  eventuali  servizi  prestati  nelle  posizioni  espressamente
indicate  nel paragrafo 3 della Direttiva n. 7/2007 e nel paragrafo 5
della  Circolare  n.  5/2008, citate nelle premesse, entrambe emanate
dal   Ministro  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
Amministrazione;
    c)    eventuali    servizi    svolti    in   rapporti   a   tempo
indeterminato/servizio permanente.
   Saranno  invece computati eventuali servizi prestati, anche presso
altra   pubblica  Amministrazione,  prima  dell'ammissione  ai  corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e
tecnico-logistico    dell'Arma    dei    carabinieri,    sempre   che
qualitativamente omogenei - per livello funzionale/qualifica/incarico
- con quello da ufficiale in ferma prefissata.
   7.   La   nomina,  rispettivamente,  a  Sottotenente  in  servizio
permanente nel ruolo speciale ed a Tenente in servizio permanente nel
ruolo   tecnico-logistico  dell'Arma  dei  carabinieri  e',  inoltre,
subordinata   al   mantenimento  dei  seguenti  requisiti,  accertati
all'atto  dell'espletamento  dei  concorsi  per l'ammissione ai corsi
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP):
    a)   idoneita'   fisio-psico-attitudinale.  Tra  i  requisiti  di
idoneita'  e'  compreso anche quello della statura, che dovra' essere
non inferiore a:
     1) cm. 170, per gli ufficiali di sesso maschile;
     2) cm. 165, per gli ufficiali di sesso femminile;
    b)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  richieste
dall'articolo 26 della legge l° febbraio 1989, n. 53, e l'assenza dei
comportamenti  previsti  dall'articolo  17,  comma  2, della legge 11
luglio  1978, n. 382, citata nelle premesse, da accertarsi d'ufficio,
con le modalita' previste dalla vigente normativa, da parte dell'Arma
dei carabinieri.
   8.  Gli  ufficiali  in  ferma prefissata trattenuti in servizio ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  che  in  possesso  dei  prescritti  requisiti non presenteranno
domanda  di  partecipazione  alle  procedure  di  cui  al  precedente
articolo  1,  nonche'  quelli che saranno esclusi dalla procedura per
mancanza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  7, saranno collocati in
congedo entro:
    a)  dieci  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine per la
presentazione delle domande di cui al successivo articolo 3;
    b) cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di
esclusione dalla procedura.
   La  data  di  collocamento in congedo potra' essere differita solo
per  il  tempo  strettamente necessario alla fruizione da parte degli
stessi di licenza/recuperi spettanti.
   Gli  stessi, ad eccezione di quelli non in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale,  non  potranno  chiedere  di partecipare ad
ulteriori  procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri
che   venissero   indette   ai   sensi  di  successivi  provvedimenti
autorizzatori.