Art. 3.

          Presentazione delle domande - Termini e modalita'


   1. Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere:
    a)   redatte   sull'apposito  rispettivo  modulo  (fac-simili  in
allegati  A  e  B,  che  costituiscono  parte integrante del presente
decreto,  disponibili  anche  sui  siti web www.carabinieri.it e www.
persomil.difesa.it);
    b) sottoscritte dagli ufficiali interessati (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione);
    c)  per i concorrenti in servizio, presentate in duplice copia al
Comando  del  Reparto/Ente di appartenenza, che curera' le incombenze
di  cui  all'articolo  4,  a  pena  di  decadenza,  entro  il termine
perentorio  di  trenta  giorni  a  decorrere  dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana. I concorrenti in congedo, invece, dovranno
spedire le stesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando
generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento -  viale  Tor  di  Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di
decadenza,  entro  il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
   3.  Gli  ufficiali  impiegati  all'estero, in localita' ove non vi
siano  autorita'  diplomatiche  e/o  consolari, potranno compilare la
domanda  anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi
dati  di  cui  agli  allegati  A  e  B  e  presentarla  al comando di
appartenenza,   che  provvedera'  a  trasmetterla  immediatamente  al
predetto  Centro  nazionale  di selezione e reclutamento, dopo avervi
apposto   il   visto  di  avvenuta  presentazione.  Per  la  data  di
presentazione  fara'  fede  la  data di assunzione a protocollo della
domanda da parte dell'autorita/comando ricevente.
   4.  Nella  domanda  i  concorrenti,  consapevoli delle conseguenze
penali  previste  dall'articolo  76  del decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni
mendaci, dovranno indicare:
    a)  i  propri  dati  anagrafici  (cognome,  nome, luogo e data di
nascita),  la  residenza,  il codice fiscale e il numero di matricola
meccanografica;
    b) il possesso della cittadinanza italiana;
    c) lo stato civile;
    d)  il  comune  di  iscrizione  nelle  liste elettorali, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
    e)  di  non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai  sensi  dell'articolo  444  del codice di procedura penale, di non
aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione
di  misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico  precedenti  penali  iscrivibili  nel casellario giudiziale ai
sensi  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario,  dovranno indicare le
condanne  e  i  procedimenti  a  carico  ed ogni eventuale precedente
penale,   precisando   la   data   del  provvedimento  e  l'Autorita'
Giudiziaria  che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un
eventuale  procedimento  penale.  Gli  ufficiali dovranno impegnarsi,
altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale
per  il  personale  militare  - I Reparto - lª Divisione reclutamento
ufficiali,  presso  il  Comando  generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro  nazionale  di  selezione e reclutamento, qualsiasi variazione
della  loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione  di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente;
    f)  il  diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero
la laurea posseduta, con il relativo voto;
    g)  grado,  Reparto/Ente  di  appartenenza  ed  il  corso AUFP di
provenienza, precisando se si trovano in servizio o in congedo;
    h)  i  periodi di servizio svolti e la data di compimento del 36°
mese di servizio;
    i)  il  possesso  di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano
utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 7;
    l)  di non avere prodotto domanda di stabilizzazione presso altra
pubblica Amministrazione;
    m)   il   recapito   al   quale   desiderano  ricevere  tutte  le
comunicazioni   relative   alla  procedura,  completo  di  codice  di
avviamento  postale,  del numero telefonico e dell'indirizzo di posta
elettronica.
   Gli  ufficiali  dovranno,  altresi',  segnalare tempestivamente al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -  Ufficio  reclutamento e
concorsi  -  viale  Tor  di  Quinto  n.  119  -  00191  Roma, a mezzo
telegramma  o  fax  (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che
dovesse verificarsi durante l'espletamento della procedura.
   L'Amministrazione   non   assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  degli  ufficiali,  oppure  da  mancata o tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
   5.  L'ufficiale, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare alla
domanda  di  partecipazione  alla  procedura  ogni  atto  o documento
ritenuto  utile,  anche  sotto  forma  di  dichiarazione sostitutiva,
rilasciata  ai  sensi  delle  disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto
dichiarato relativamente alla lettera f) del precedente comma 4.
   6.  Fermo  restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente  previsti  dal presente articolo, la Direzione generale
per  il  personale  militare  potra'  chiedere,  tramite  il  Comando
generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e
reclutamento,  la  regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e
spedite  nei  termini, dovessero risultare formalmente irregolari per
vizi  sanabili,  inesatte  o  non  conformi  al  modello  di  domanda
riportato nei gia' citati allegati A e B al presente decreto.