Art. 3. Presentazione delle domande - Termini e modalita' 1. Le domande di ammissione alle procedure dovranno essere: a) redatte sull'apposito rispettivo modulo (fac-simili in allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto, disponibili anche sui siti web www.carabinieri.it e www. persomil.difesa.it); b) sottoscritte dagli ufficiali interessati (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione); c) per i concorrenti in servizio, presentate in duplice copia al Comando del Reparto/Ente di appartenenza, che curera' le incombenze di cui all'articolo 4, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. I concorrenti in congedo, invece, dovranno spedire le stesse, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a pena di decadenza, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. Gli ufficiali impiegati all'estero, in localita' ove non vi siano autorita' diplomatiche e/o consolari, potranno compilare la domanda anche su modello non conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui agli allegati A e B e presentarla al comando di appartenenza, che provvedera' a trasmetterla immediatamente al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. Per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'autorita/comando ricevente. 4. Nella domanda i concorrenti, consapevoli delle conseguenze penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, dovranno indicare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), la residenza, il codice fiscale e il numero di matricola meccanografica; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) lo stato civile; d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non aver in corso procedimenti penali e/o procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. Gli ufficiali dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - lª Divisione reclutamento ufficiali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, qualsiasi variazione della loro posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente; f) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero la laurea posseduta, con il relativo voto; g) grado, Reparto/Ente di appartenenza ed il corso AUFP di provenienza, precisando se si trovano in servizio o in congedo; h) i periodi di servizio svolti e la data di compimento del 36° mese di servizio; i) il possesso di eventuale/i titolo/i di merito che ritengano utile/i ai fini della valutazione dei titoli di cui all'articolo 7; l) di non avere prodotto domanda di stabilizzazione presso altra pubblica Amministrazione; m) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, completo di codice di avviamento postale, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Gli ufficiali dovranno, altresi', segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma, a mezzo telegramma o fax (06/3356.6906) ogni variazione dell'indirizzo che dovesse verificarsi durante l'espletamento della procedura. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli ufficiali, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 5. L'ufficiale, qualora lo desideri, ha facolta' di allegare alla domanda di partecipazione alla procedura ogni atto o documento ritenuto utile, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad integrazione di quanto dichiarato relativamente alla lettera f) del precedente comma 4. 6. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potra' chiedere, tramite il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, la regolarizzazione delle domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda riportato nei gia' citati allegati A e B al presente decreto.