Art. 4.

        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio


   1.   I   Comandi,   ricevute   le   due  copie  della  domanda  di
partecipazione alla procedura dagli ufficiali interessati, dovranno:
    a)  attestare la data di presentazione, apponendo, negli appositi
spazi in calce alle medesime, data e numero di protocollo;
    b) controllare, in via preliminare, la loro completezza;
    c)  redigere  apposito documento caratteristico, chiuso alla data
di  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  domande di
partecipazione,  redatto  per  “partecipazione  a  procedura di
stabilizzazione”;
    d)  trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il
quindicesimo  giorno  dalla  data  di  scadenza  del  termine  per la
presentazione  delle  domande  di  cui  all'articolo  3,  comma 1, al
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  - Centro nazionale di
selezione  e  reclutamento  - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale
Tor  di  Quinto  n. 119 - 00191 - Roma, copia del libretto personale,
copia  dello  stato  di  servizio,  attestazione  e  dichiarazione di
completezza,   aggiornati  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
    e) conservare ai propri atti una delle due copie della domanda.
   2.  Per  i  concorrenti che siano ufficiali in ferma prefissata in
congedo la documentazione di cui al comma 1 sara' acquisita d'ufficio
dal  Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di
selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.