Art. 4. Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. I Comandi, ricevute le due copie della domanda di partecipazione alla procedura dagli ufficiali interessati, dovranno: a) attestare la data di presentazione, apponendo, negli appositi spazi in calce alle medesime, data e numero di protocollo; b) controllare, in via preliminare, la loro completezza; c) redigere apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per “partecipazione a procedura di stabilizzazione”; d) trasmettere al piu' presto possibile, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi - Viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma, copia del libretto personale, copia dello stato di servizio, attestazione e dichiarazione di completezza, aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura; e) conservare ai propri atti una delle due copie della domanda. 2. Per i concorrenti che siano ufficiali in ferma prefissata in congedo la documentazione di cui al comma 1 sara' acquisita d'ufficio dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi.