Art. 5.

                             Esclusioni


   1.  La  Direzione  generale  per  il  personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni momento dalle procedure
qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  il medesimo decaduto dalla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo tale nomina.