Art. 5. Esclusioni 1. La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dalle procedure qualsiasi ufficiale che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo tale nomina.