Art. 6. Commissioni 1. Con successivo decreto dirigenziale saranno nominate le sottonotate commissioni uniche per tutte le procedure speciali di cui al precedente articolo 1, comma 1: a) la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie; b) la commissione per gli accertamenti sanitari; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri; c) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a Capitano o un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, fascia “F”, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) due ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito selettore attitudinale, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, in servizio presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico di personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.