Art. 6.

                             Commissioni


   1.   Con  successivo  decreto  dirigenziale  saranno  nominate  le
sottonotate commissioni uniche per tutte le procedure speciali di cui
al precedente articolo 1, comma 1:
    a)  la  commissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e  per la
formazione delle graduatorie;
    b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
    c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
   2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sara' composta da:
    a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
    b) due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
    c) un ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri,
di  grado  non  inferiore  a  Capitano  o  un dipendente civile della
Amministrazione   della   difesa,   appartenente   alla   terza  area
funzionale, fascia “F”, segretario senza diritto di voto.
   3. La commissione per gli accertamenti sanitari di cui al comma 1,
lettera b) sara' composta da:
    a)   un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello,  in  servizio  presso  il Centro nazionale di selezione e
reclutamento   del   Comando   generale  dell'Arma  dei  carabinieri,
presidente;
    b)  due  ufficiali medici, in servizio presso il Centro nazionale
di  selezione  e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma dei
carabinieri,  membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di
grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Detta  commissione  si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
   4.  La  commissione  per  gli  accertamenti attitudinali di cui al
comma 1, lettera c) sara' composta da:
    a)  un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  Tenente  Colonnello,  in  servizio  presso  il Centro nazionale di
selezione   e   reclutamento   del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, presidente;
    b) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri con qualifica di perito
selettore  attitudinale,  in  servizio  presso il Centro nazionale di
selezione   e   reclutamento   del  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, membro;
    c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, in servizio
presso  il  Centro  nazionale di selezione e reclutamento del Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, membro.
   Il  meno  elevato  in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
   Detta     commissione     potra'    avvalersi    del    contributo
tecnico-specialistico  di personale del Centro nazionale di selezione
e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.