Art. 7.

                       Valutazione dei titoli


   1.  La  commissione  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a)
provvedera'   alla   valutazione  dei  titoli  assegnando  a  ciascun
ufficiale fino ad un massimo di 100 punti, cosi' ripartiti:
    a) durata e qualita' del servizio militare comunque prestato, con
particolare   riguardo  a  quello  prestato  da  ufficiale  in  ferma
prefissata  dell'Arma  dei  carabinieri,  da  valutare  in  base alla
documentazione  matricolare  e  caratteristica:  fino  a 90 punti. La
commissione valutatrice potra' attribuire decrementi di punteggio per
qualifiche  inferiori  a  quella  di  “nella  media”  - o
giudizio corrispondente - ovvero per sanzioni disciplinari. In nessun
caso, tuttavia, il punteggio complessivo potra' risultare inferiore a
0;
    b)  titoli  di  studio, diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca,  master  ed  altri  titoli accademici e tecnici posseduti in
aggiunta  al titolo di studio richiesto per la nomina ad ufficiale in
ferma prefissata: fino a 6 punti;
    c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 4 punti.
   3.  I  titoli  di  merito  dovranno  essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  di presentazione delle domande e, qualora non
desumibili   dalla   documentazione   matricolare  e  caratteristica,
dovranno  essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a
tutti gli elementi utili alla loro valutazione.
   4. Qualora gli ufficiali partecipino a piu' di una delle procedure
di  cui al presente decreto il punteggio attribuito dalla commissione
nella   valutazione   dei  titoli  di  cui  alle  procedure  previste
dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  a), numeri 1) e 2) sara' utile
anche  ai  fini  della  formazione  delle  graduatorie  di  cui  alle
corrispondenti procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).