Art. 7. Valutazione dei titoli 1. La commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli assegnando a ciascun ufficiale fino ad un massimo di 100 punti, cosi' ripartiti: a) durata e qualita' del servizio militare comunque prestato, con particolare riguardo a quello prestato da ufficiale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, da valutare in base alla documentazione matricolare e caratteristica: fino a 90 punti. La commissione valutatrice potra' attribuire decrementi di punteggio per qualifiche inferiori a quella di “nella media” - o giudizio corrispondente - ovvero per sanzioni disciplinari. In nessun caso, tuttavia, il punteggio complessivo potra' risultare inferiore a 0; b) titoli di studio, diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master ed altri titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la nomina ad ufficiale in ferma prefissata: fino a 6 punti; c) eventuali altri titoli e benemerenze: fino a 4 punti. 3. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, qualora non desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda, unitamente a tutti gli elementi utili alla loro valutazione. 4. Qualora gli ufficiali partecipino a piu' di una delle procedure di cui al presente decreto il punteggio attribuito dalla commissione nella valutazione dei titoli di cui alle procedure previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) sara' utile anche ai fini della formazione delle graduatorie di cui alle corrispondenti procedure di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).