Art. 8.

         Accertamenti sanitari ed accertamenti attitudinali


   1.  La  verifica  del  mantenimento  dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica  accertati  all'atto  dell'espletamento dei concorsi per
l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle procedure avverra' -
in  ragione  delle  condizioni degli stessi al momento delle visite -
con  le  modalita'  previste dalle Direttive tecniche della Direzione
generale  della sanita' militare, emanate in applicazione del decreto
ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114  e  con  quelle  definite nel
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
m),  del  decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle
premesse.
   2.  L'ufficiale  che,  regolarmente convocato, non si presenti nel
giorno  e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso  dalla procedura, salvo valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire specifica istanza al predetto Centro - Ufficio reclutamento
e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n.
06/33566906)  entro  il  giorno  di  prevista presentazione, inviando
documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  solo  se  compatibile  con  la data di
approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 9
e  con l'inizio del corso formativo, avverra' a mezzo e-mail (qualora
sia   stato   indicato   il   relativo  indirizzo  nella  domanda  di
partecipazione) o telegramma.
   3. All'atto della presentazione gli ufficiali dovranno esibire:
    a)  la  carta  d'identita'  o  altro documento di riconoscimento,
provvisto  di  fotografia  ed  in  corso  di validita', rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato;
    b)  certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche
militare,    o   privata   convenzionata,   attestante   la   recente
effettuazione,  da  non  piu'  di  due  mesi, dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali;
    c)  esame  radiografico  del  torace in due proiezioni e relativo
referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
privata  convenzionata  entro  i  sei  mesi  precedenti la data degli
accertamenti sanitari;
    d)   referto  di  ecografia  pelvica  eseguita  presso  struttura
sanitaria  pubblica,  anche militare, o privata convenzionata entro i
tre  mesi  precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di
sesso femminile).
   4.   Gli   ufficiali   di   sesso  femminile  dovranno,  altresi',
presentarsi  agli  accertamenti sanitari muniti di referto attestante
l'esito  del  test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica, anche militare, o
privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli
accertamenti  sanitari. In caso di positivita' del test di gravidanza
la  commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti
previsti  e  dovra'  astenersi  dalla pronuncia del giudizio, a mente
dell'articolo  3,  comma  2,  del  gia' citato decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  secondo  il  quale  lo  stato  di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare.
   5.  Tutte  le  certificazioni  sanitarie  sopra  indicate dovranno
essere prodotte in originale o in copia conforme.
   6.  Il  giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari,
che  sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e'
definitivo.  Gli  ufficiali  giudicati  non  idonei  saranno  esclusi
dalla/e  procedura/e.  Costoro,  se  trattenuti  in servizio ai sensi
dell'articolo  1,  comma  519,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque giorni dalla data
di  comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La
data  di  collocamento in congedo potra' essere differita solo per il
tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di
licenza/recuperi spettanti.
   7.  Gli  ufficiali  che  saranno  stati  giudicati idonei per aver
mantenuto  i prescritti requisiti psico-fisici, saranno sottoposti ad
accertamenti  volti  a  verificare  il  mantenimento del possesso del
requisito  di idoneita' attitudinale accertato durante l'espletamento
dei  concorsi  per  l'ammissione  ai corsi AUFP dei partecipanti alle
procedure, necessario all'espletamento delle mansioni di ufficiale in
servizio   permanente   dell'Arma  dei  carabinieri  da  parte  della
commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
   8.   Il   giudizio   riportato   al   termine  degli  accertamenti
attitudinali,  che  sara'  comunicato per iscritto seduta stante agli
interessati,  e'  definitivo.  Gli  ufficiali  giudicati  non  idonei
saranno  esclusi  dalla/e  procedura/e.  Costoro,  se  trattenuti  in
servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  saranno,  inoltre, collocati in congedo entro cinque
giorni  dalla  data  di comunicazione del provvedimento di esclusione
dalla  procedura.  La  data  di collocamento in congedo potra' essere
differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da
parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti.
   9.  Tutti gli ufficiali partecipanti alle procedure nel periodo di
effettuazione  degli  accertamenti  sanitari ed attitudinali dovranno
attenersi  alle  norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli
stessi  fruiranno  del  vitto  (solo  il  primo  ordinario)  a carico
dell'Amministrazione  militare.  Se  in  servizio  dovranno indossare
l'uniforme,  fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a
vestire l'abito civile.