Art. 8. Accertamenti sanitari ed accertamenti attitudinali 1. La verifica del mantenimento dei requisiti di idoneita' psico-fisica accertati all'atto dell'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle procedure avverra' - in ragione delle condizioni degli stessi al momento delle visite - con le modalita' previste dalle Direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare, emanate in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, entrambi citati nelle premesse. 2. L'ufficiale che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dalla procedura, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire specifica istanza al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo se compatibile con la data di approvazione della graduatoria finale di cui al successivo articolo 9 e con l'inizio del corso formativo, avverra' a mezzo e-mail (qualora sia stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 3. All'atto della presentazione gli ufficiali dovranno esibire: a) la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, attestante la recente effettuazione, da non piu' di due mesi, dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigenici che anticorporali; c) esame radiografico del torace in due proiezioni e relativo referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari; d) referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti sanitari (solo se di sesso femminile). 4. Gli ufficiali di sesso femminile dovranno, altresi', presentarsi agli accertamenti sanitari muniti di referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata, entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari. In caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 5. Tutte le certificazioni sanitarie sopra indicate dovranno essere prodotte in originale o in copia conforme. 6. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti sanitari, che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dalla/e procedura/e. Costoro, se trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La data di collocamento in congedo potra' essere differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti. 7. Gli ufficiali che saranno stati giudicati idonei per aver mantenuto i prescritti requisiti psico-fisici, saranno sottoposti ad accertamenti volti a verificare il mantenimento del possesso del requisito di idoneita' attitudinale accertato durante l'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai corsi AUFP dei partecipanti alle procedure, necessario all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri da parte della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). 8. Il giudizio riportato al termine degli accertamenti attitudinali, che sara' comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Gli ufficiali giudicati non idonei saranno esclusi dalla/e procedura/e. Costoro, se trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno, inoltre, collocati in congedo entro cinque giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione dalla procedura. La data di collocamento in congedo potra' essere differita solo per il tempo strettamente necessario alla fruizione da parte degli stessi di licenza/recuperi spettanti. 9. Tutti gli ufficiali partecipanti alle procedure nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. Se in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per quelli autorizzati permanentemente a vestire l'abito civile.