Art. 9. Graduatorie 1. Per ciascuna delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1, gli ufficiali nei cui confronti sia stato accertato il mantenimento del possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente articolo 8, saranno iscritti nelle graduatorie che saranno formate dalla commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in base al punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente articolo 7. Le graduatorie saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. 2. A parita' di punteggio si terra' conto della maggiore anzianita' assoluta di nomina ad ufficiale in ferma prefissata e, a parita' di anzianita' assoluta, dell'anzianita' relativa. 3. I decreti di approvazione delle graduatorie delle procedure saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 4. Gli ufficiali in ferma prefissata trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, partecipanti alle procedure connesse al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del presente decreto, che saranno risultati idonei in tali procedure ma collocati in posizione non utile ai fini della stabilizzazione, saranno iscritti d'ufficio nelle graduatorie delle procedure connesse al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), sempre che gli stessi abbiano presentato la relativa istanza di partecipazione a tali procedure. Detta iscrizione per il ruolo tecnico-logistico e' subordinata alla circostanza che siano stati previsti posti per la relativa specialita/specializzazione. In caso contrario gli stessi saranno immediatamente collocati in congedo. Essi potranno, comunque, chiedere di partecipare ad ulteriori procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri che venissero indette ai sensi di successivi provvedimenti autorizzatori, se in possesso dei requisiti che saranno richiesti.