Art. 9.

                             Graduatorie


   1.  Per  ciascuna  delle procedure di cui all'articolo 1, comma 1,
gli  ufficiali  nei cui confronti sia stato accertato il mantenimento
del   possesso  dei  requisiti  fisio-psico-attitudinali  di  cui  al
precedente articolo 8, saranno iscritti nelle graduatorie che saranno
formate dalla commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),
in base al punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al
precedente  articolo 7. Le graduatorie saranno approvate con distinti
decreti dirigenziali.
   2.   A  parita'  di  punteggio  si  terra'  conto  della  maggiore
anzianita'  assoluta  di nomina ad ufficiale in ferma prefissata e, a
parita' di anzianita' assoluta, dell'anzianita' relativa.
   3.  I  decreti  di  approvazione delle graduatorie delle procedure
saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
   4.  Gli  ufficiali  in  ferma prefissata trattenuti in servizio ai
sensi  dell'articolo  1,  comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  partecipanti  alle procedure connesse al decreto del Presidente
della  Repubblica  27  dicembre  2007 di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a) del presente decreto, che saranno risultati idonei in tali
procedure   ma  collocati  in  posizione  non  utile  ai  fini  della
stabilizzazione,  saranno  iscritti d'ufficio nelle graduatorie delle
procedure  connesse  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  6  agosto  2008  di  cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera  b),  sempre  che  gli  stessi abbiano presentato la relativa
istanza  di  partecipazione a tali procedure. Detta iscrizione per il
ruolo  tecnico-logistico  e'  subordinata  alla circostanza che siano
stati previsti posti per la relativa specialita/specializzazione.
   In  caso  contrario gli stessi saranno immediatamente collocati in
congedo.   Essi   potranno,  comunque,  chiedere  di  partecipare  ad
ulteriori  procedure di stabilizzazione presso l'Arma dei carabinieri
che   venissero   indette   ai   sensi  di  successivi  provvedimenti
autorizzatori, se in possesso dei requisiti che saranno richiesti.