Art. 10. Accertamenti attitudinali 1. Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 9, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle «norme del concorso per ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo normale», ed in riferimento alla direttiva tecnica "profili attitudinali del personale della Marina militare", si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine: a) area del pensiero: 1) capacita' di critica e di giudizio; 2) elasticita' del pensiero; 3) apprendimento; b) area affettiva/relazionale: 1) maturita' ed autonomia; 2) autocontrollo; 3) autostima; 4) socializzazione; 5) lavoro di gruppo; 6) rapporto con l'autorita'; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: 1) livelli di attivita'; 2) costanza nel rendimento; 3) tolleranza alla frustrazione ed allo stress; 4) approccio gestionale al lavoro; 5) autoefficacia; 6) iniziativa; 7) ambizione; d) area motivazionale: 1) bisogni ed aspettative connesse con l'attivita' professionale; 2) plasticita' adattativa. 2. A ciascuna delle sopradescritte caratteristiche attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 0: assenza o forte carenza dell'indice in esame (livello molto scarso); b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame; d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame. E' consentita, altresi', l'attribuzione di punteggi intermedi. 3. La commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale, che sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine delle procedure e della valutazione svolte in conformita' alle normative richiamate, la commissione per gli accertamenti attitudinali provvedera' alla definizione del proprio giudizio; il giudizio di «non idoneita'» verra' espresso qualora il concorrente dovesse riportare un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a 21/72, oppure laddove si dovesse verificare una delle seguenti condizioni: a) il punteggio dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 4/72); b) il punteggio delle altre tre aree (area affettiva/relazionale, area della produttivita' e delle competenze gestionali, area motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/72). Il giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati seduta stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 4. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente articolo 9, comma 11, e quelli di cui al precedente articolo 9, comma 13, in caso di accoglimento dell'istanza. Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti, di cui al gia' citato articolo 9. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali dovra' far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.