Art. 10.

                      Accertamenti attitudinali


   1.  Al termine degli accertamenti psicofisici di cui al precedente
articolo  9,  i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura
della  commissione  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di   prove   (test,  questionari,  prove  di  performance,  colloquio
individuale)   volte   a  valutare  oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti  necessari  al  fine  di  un  positivo inserimento in Forza
armata.  Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate
nelle  «norme  del  concorso  per  ufficiali  in  servizio permanente
effettivo  nel  ruolo  normale»,  ed  in  riferimento  alla direttiva
tecnica  "profili  attitudinali del personale della Marina militare",
si articolera' sulle seguenti aree e sottoaree di indagine:
    a) area del pensiero:
     1) capacita' di critica e di giudizio;
     2) elasticita' del pensiero;
     3) apprendimento;
    b) area affettiva/relazionale:
     1) maturita' ed autonomia;
     2) autocontrollo;
     3) autostima;
     4) socializzazione;
     5) lavoro di gruppo;
     6) rapporto con l'autorita';
    c) area della produttivita' e delle competenze gestionali:
     1) livelli di attivita';
     2) costanza nel rendimento;
     3) tolleranza alla frustrazione ed allo stress;
     4) approccio gestionale al lavoro;
     5) autoefficacia;
     6) iniziativa;
     7) ambizione;
    d) area motivazionale:
     1)    bisogni    ed   aspettative   connesse   con   l'attivita'
professionale;
     2) plasticita' adattativa.
   2.  A  ciascuna  delle sopradescritte caratteristiche attitudinali
verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'
conto della seguente scala di valori:
    a)  punteggio  0:  assenza  o  forte carenza dell'indice in esame
(livello molto scarso);
    b) punteggio 1: livello scarso dell'indice in esame;
    c) punteggio 2: livello sufficiente/medio dell'indice in esame;
    d) punteggio 3: livello discreto dell'indice in esame;
    e) punteggio 4: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
   E' consentita, altresi', l'attribuzione di punteggi intermedi.
   3.  La commissione assegnera' il punteggio finale sulla scorta dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale,  che sara' diretta
espressione   degli  elementi  preponderanti  emergenti  dai  diversi
momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). Al termine
delle  procedure  e  della  valutazione  svolte  in  conformita' alle
normative   richiamate,   la   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali  provvedera'  alla  definizione del proprio giudizio; il
giudizio  di  «non  idoneita'» verra' espresso qualora il concorrente
dovesse  riportare  un  punteggio  di  livello  attitudinale  globale
inferiore  a  21/72,  oppure  laddove si dovesse verificare una delle
seguenti condizioni:
    a)  il  punteggio  dell'area del pensiero e' insufficiente (ossia
inferiore o uguale a 4/72);
    b) il punteggio delle altre tre aree (area affettiva/relazionale,
area   della   produttivita'  e  delle  competenze  gestionali,  area
motivazionale) e' insufficiente (ossia inferiore o uguale a 16/72).
   Il  giudizio,  che  sara' comunicato per iscritto agli interessati
seduta  stante, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non
idonei» saranno esclusi dal concorso.
   4.  A  detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i
concorrenti  di  cui  al precedente articolo 9, comma 11, e quelli di
cui  al  precedente  articolo  9,  comma  13, in caso di accoglimento
dell'istanza.  Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei al
termine  degli  accertamenti  attitudinali,  non  saranno  ammessi  a
sostenere gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente disposti,
di cui al gia' citato articolo 9.
   5.  La  commissione  per  gli accertamenti attitudinali dovra' far
pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale
militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali
dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data
di completamento dei medesimi.