Art. 11. Prove di efficienza fisica 1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 10, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata. 2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Le prove consisteranno: a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi: 1) nuoto 25 m.; 2) piegamenti sulle braccia; b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi: 1) addominali; 2) corsa piana 1000 m. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, le relative modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire in ciascuna prova ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti da precedente infortunio o di infortunio che si verifichi durante l'effettuazione degli esercizi sono riportati nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica, il concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed in una di quelle a scelta. In caso contrario, sara' emesso un giudizio di non idoneita' alle prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.