Art. 11.

                     Prove di efficienza fisica


   1. Al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente
articolo  10,  i  concorrenti  giudicati idonei saranno sottoposti, a
cura  della  commissione  di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d),
alle  prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di  selezione  della  Marina  militare  di  Ancona  e/o presso idonee
strutture  sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra'
avvalere,  per  l'esecuzione  delle  singole  prove,  del supporto di
ufficiali  e/o  sottufficiali  esperti  di settore della Forza armata
ovvero di esperti di settore esterno alla Forza armata.
   2.   Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
   3. Le prove consisteranno:
    a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
     1) nuoto 25 m.;
     2) piegamenti sulle braccia;
    b) nell'esecuzione, a scelta, di uno dei seguenti esercizi:
     1) addominali;
     2) corsa piana 1000 m.
   Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le  relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  da  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'allegato
L, che costituisce parte integrante del presente decreto.
   4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza  fisica previste per
ciascuna  giornata,  la  commissione  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera d) redigera' il relativo verbale. Per essere giudicato idoneo
alle  prove  di  efficienza  fisica,  il  concorrente  dovra'  essere
risultato  idoneo  alle  prove  obbligatorie  ed  in  una di quelle a
scelta.  In caso contrario, sara' emesso un giudizio di non idoneita'
alle  prove di efficienza fisica. Tale giudizio, che sara' comunicato
per  iscritto  agli  interessati  a  cura  della  commissione  di cui
all'articolo  6,  comma  1,  lettera  d)  e'  definitivo. Pertanto, i
concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.