Art. 14. Nomina 1. I concorrenti che nelle graduatorie di cui al precedente articolo 13, comma 5, risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, rispettivamente, Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei rispettivi decreti presidenziali di nomina, che saranno immediatamente esecutivi. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina medesima, del possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali di cui al precedente articolo 3 del presente decreto. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 4 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare. 5. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia, soltanto all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. 7. Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente di vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, con i criteri indicati nel precedente articolo 13, entro la data corrispondente al compimento di 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito. 9. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 7, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 10. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verranno disposti la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa, ed il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.