Art. 14.

                               Nomina


   1.  I  concorrenti  che  nelle  graduatorie  di  cui al precedente
articolo  13,  comma  5, risulteranno compresi nel numero dei posti a
concorso,   saranno   dichiarati   vincitori  e  -  acquisito  l'atto
autorizzativo  eventualmente  prescritto - nominati, rispettivamente,
Sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale del
Corpo  del genio navale, del Corpo sanitario militare marittimo e del
Corpo  delle  capitanerie di porto, con anzianita' assoluta nel grado
stabilita nei rispettivi decreti presidenziali di nomina, che saranno
immediatamente esecutivi.
   2.  Il  conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina  medesima, del possesso del requisito
della  condotta e delle qualita' morali di cui al precedente articolo
3 del presente decreto.
   3.  I  vincitori  - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi  di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  4 - saranno
invitati  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.
   4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'articolo
4,  comma  7,  del  decreto  legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, e
successive   modificazioni,  un  corso  applicativo,  di  durata  non
superiore   ad   un  anno  accademico,  con  le  modalita'  stabilite
dall'Ispettorato delle Scuole della Marina militare.
   5.  La  mancata  presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
   6.  All'atto  della  presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre  arruolamento  volontario,  con  una  ferma  di anni cinque
decorrente  dalla  data  di inizio del corso medesimo che avra' pieno
effetto,  tuttavia,  soltanto  all'atto  del  superamento  del  corso
applicativo.  Il  rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la
revoca della nomina.
   7.  Il  concorrente  di  sesso  femminile nominato Sottotenente di
vascello  in  servizio  permanente  che,  trovandosi nelle condizioni
dell'articolo  10  del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non
possa  frequentare  il  corso applicativo sara' rinviato d'ufficio al
corso successivo.
   8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per
rinuncia  o  decadenza  dei  vincitori,  la Direzione generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri   indicati   nel   precedente  articolo  13,  entro  la  data
corrispondente  al  compimento di 1/12 della durata del corso stesso,
di  altrettanti  concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva
graduatoria di merito.
   9.   Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita'  relativa  verra'  rideterminata  in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso. Allo stesso modo, al
superamento  del  corso  applicativo frequentato, sara' rideterminata
l'anzianita'  relativa  degli ufficiali di cui al precedente comma 7,
ferma  restando  l'anzianita'  assoluta  di nomina. Per gli ufficiali
appartenenti   alle   forze  di  completamento  si  applicheranno  le
disposizioni   previste   dall'articolo   25,  comma  4  del  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
   10.  Per  gli  ufficiali  che  non  supereranno o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verranno disposti la revoca della
nomina,  a  decorrere  dalla data di conferimento della stessa, ed il
proscioglimento   dalla  ferma  contratta.  Gli  interessati  saranno
collocati  in  congedo  ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il
periodo  di  durata  del  corso  e'  computato  per  intero  ai  fini
dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente.