Art. 15.

                     Accertamento dei requisiti


   1.  Ai  fini  dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo  3  del  presente  decreto,  la  Direzione  generale  per il
personale   militare  provvedera'  a  chiedere  alle  amministrazioni
pubbliche  ed  Enti  competenti  la conferma di quanto dichiarato dai
vincitori  nelle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.
   2.  Fermo  restando  quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma   1   non   emergesse   la   veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione,  il  dichiarante  decadra'  dai benefici eventualmente
conseguiti   con   il   provvedimento   emanato   sulla   base  della
dichiarazione non veritiera.
   3.  Il  certificato  del  casellario  giudiziale  verra' acquisito
d'ufficio.