Art. 15. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 non emergesse la veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio.