Art. 17.

                      Spese di viaggio. Licenza


   1.  Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli  accertamenti  di  cui  al  precedente  articolo 5 del presente
decreto  (compresi  quelli  eventualmente necessari per completare le
varie  fasi  concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso   le   relative   sedi  di  svolgimento,  sono  a  carico  dei
concorrenti.
   2.  I  concorrenti  che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli
accertamenti previsti dal precedente articolo 5 del presente decreto,
nonche'  quelli  necessari  per  il  raggiungimento della sede ove si
svolgeranno  dette  prove ed accertamenti e per il rientro nella sede
di servizio, per i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato
di  viaggio. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza
ordinaria,  potra'  essere  concessa  nell'intera  misura prevista di
norma  per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due
periodi,  di  cui  uno,  non  superiore  a dieci giorni, per le prove
scritte.   Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le  prove  e  gli
accertamenti  per  motivi  dipendenti  dalla sua volonta', la licenza
straordinaria  sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno in
corso.