Art. 2. Riserva di posti 1. Nell'ambito dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari (che comprendono gli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, gli ufficiali piloti di complemento, nonche' gli ufficiali in ferma prefissata o rafferma e gli ufficiali delle forze di completamento) di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica: a) 2 (due) dei 3 (tre) posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a); b) 1 (uno) dei 2 (due) posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); c) 3 (tre) dei 4 (quattro) posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, i posti riservati indicati al precedente comma 1 del presente articolo, eventualmente non ricoperti per mancanza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.