Art. 2.

                          Riserva di posti


   1.  Nell'ambito dei posti a concorso di cui al precedente articolo
1, comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli
ufficiali  ausiliari (che comprendono gli ufficiali di complemento in
servizio  di  prima  nomina  e  in  ferma  o  rafferma  biennale, gli
ufficiali  piloti  di  complemento,  nonche'  gli  ufficiali in ferma
prefissata  o  rafferma e gli ufficiali delle forze di completamento)
di  cui  all'articolo  26,  comma  3 del decreto legislativo 8 maggio
2001,   n.   215,   che  abbiano  prestato  servizio  senza  demerito
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica:
    a)  2  (due)  dei  3 (tre) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera a);
    b)  1  (uno)  dei  2 (due) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera b);
    c) 3 (tre) dei 4 (quattro) posti di cui al precedente articolo 1,
comma 1, lettera c).
   2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1,  i  posti  riservati  indicati  al precedente comma 1 del presente
articolo,  eventualmente  non  ricoperti  per mancanza di riservatari
idonei,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei, secondo
l'ordine della relativa graduatoria di merito.