Art. 5.

                      Svolgimento dei concorsi


   1.  Lo  svolgimento  di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
    a) due prove scritte;
    b) valutazione dei titoli di merito;
    c) accertamenti psico-fisici;
    d) accertamenti attitudinali;
    e) prove di efficienza fisica;
    f) prova orale;
    g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
   2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui al
precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o
di   altro   documento  di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia
rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
   3.  A  mente  dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4
aprile  2000,  n.  114,  i  concorrenti,  compresi  quelli  di  sesso
femminile,  che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2,  del  citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano  (presumibilmente  entro  il  mese  di  luglio 2009)
dovranno  essere  risultati  idonei in tutte le prove ed in tutti gli
accertamenti previsti nel precedente comma 1.
   4.   L'amministrazione   militare   non   risponde   di  eventuale
danneggiamento  o  perdita  di  oggetti  personali  che i concorrenti
abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di
cui al comma 1.