Art. 5. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, prevede: a) due prove scritte; b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamenti attitudinali; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile, che si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio 2009) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 4. L'amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1.