Art. 6.

                             Commissioni


   1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
    a)  la  commissione per gli accertamenti psicofisici, unica per i
tre concorsi;
    b)  la  commissione  per  gli ulteriori accertamenti psicofisici,
unica per i tre concorsi;
    c)  la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per i
tre concorsi;
    d)  la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i
tre concorsi;
    e)  la  commissione  per  la valutazione dei titoli, per le prove
scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua
straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun
concorso.
   2.  La  commissione  per  gli  accertamenti psicofisici, di cui al
precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    b)   due   ufficiali   superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
   3.  La  commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, di
cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    b)   due   ufficiali   superiori  del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
   Gli  ufficiali  medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli  designati  per  la commissione di cui al
precedente  comma  2.  Inoltre,  detta  commissione  si  avvarra' del
supporto  di  ufficiali medici specialisti della Marina militare o di
medici  specialisti  esterni che dovranno essere, anche essi, diversi
da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 2.
   4.  La  commissione  per  gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
presidente;
    b)  due  ufficiali  specialisti  in  selezione attitudinale della
Marina militare, membri;
    c)  un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore
a maresciallo, segretario senza diritto di voto.
   Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori.
   5.  La  commissione  per  le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
    a)  un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
    b)   due   ufficiali  in  servizio,  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente   di   vascello,  membri,  dei  quali  il  meno  anziano
assolvera' anche le funzioni di segretario.
   Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.
   6.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente comma 1,
lettera e), sara' composta da:
    a)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore a Contrammiraglio in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
per cui e' indetto il concorso, presidente;
    b)  almeno  due  ufficiali  di  grado non inferiore a Capitano di
Fregata  in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni
del Corpo per cui e' indetto il concorso, membri;
    c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra'
essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;
    d)  un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
    e)  un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente  di
Vascello,  ovvero  un  dipendente  civile  dell'amministrazione della
difesa,  appartenente  alla  terza  area funzionale, segretario senza
diritto di voto.
   I  membri  aggiunti avranno diritto di voto per le sole materie di
pertinenza.