Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione per gli accertamenti psicofisici, unica per i tre concorsi; b) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, unica per i tre concorsi; c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per i tre concorsi; d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per i tre concorsi; e) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun concorso. 2. La commissione per gli accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 3. La commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli designati per la commissione di cui al precedente comma 2. Inoltre, detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni che dovranno essere, anche essi, diversi da quelli consultati dalla commissione di cui al precedente comma 2. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri; c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a maresciallo, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un ufficiale superiore della Marina militare in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Sottotenente di vascello, membri, dei quali il meno anziano assolvera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata. 6. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui e' indetto il concorso, presidente; b) almeno due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui e' indetto il concorso, membri; c) un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potra' essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto; d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; e) un ufficiale di grado non inferiore a Sottotenente di Vascello, ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. I membri aggiunti avranno diritto di voto per le sole materie di pertinenza.