Art. 8. Valutazione dei titoli 1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui all'articolo 7 e prima della relativa correzione, procederanno alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto entrambe le prove. I titoli valutabili sono indicati nel citato allegato B al presente decreto. L'esito della valutazione sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel gia' citato allegato B. 3. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato. 4. Formeranno oggetto di valutazione soltanto i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente articolo 4, comma 1, lettera c) e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico potranno formare oggetto di valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente comma 2, soltanto se allegate alle domande. 5. Entro il quinto giorno lavorativo dalla conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, degli elaborati e di identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere, a mezzo corriere, i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ยช Divisione reclutamento ufficiali.