Art. 8.

                       Valutazione dei titoli


   1.  Le  commissioni  esaminatrici  di  ciascun concorso, di cui al
precedente  articolo 6, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di
cui  all'articolo  7  e prima della relativa correzione, procederanno
alla  valutazione  dei  titoli  di merito dei concorrenti che abbiano
sostenuto  entrambe  le  prove. I titoli valutabili sono indicati nel
citato  allegato  B  al  presente  decreto. L'esito della valutazione
sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova
orale.
   2.  Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di  10  punti,  ripartiti  secondo  quanto  riportato nel gia' citato
allegato B.
   3.  A  ciascun  concorrente  non potra' essere attribuito, in ogni
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
   4.  Formeranno  oggetto di valutazione soltanto i titoli di merito
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande   di  partecipazione  al  concorso  indicato  nel  precedente
articolo  4,  comma 1, lettera c) e per i quali i concorrenti abbiano
fornito  analitiche  e  complete  informazioni  nelle  domande stesse
ovvero  in  apposite  dichiarazioni  sostitutive ad esse allegate. Le
pubblicazioni   di  carattere  tecnico-scientifico  potranno  formare
oggetto  di  valutazione,  a  mente di quanto indicato nel precedente
comma 2, soltanto se allegate alle domande.
   5.  Entro  il  quinto  giorno  lavorativo  dalla conclusione delle
operazioni   di   valutazione   dei  titoli,  degli  elaborati  e  di
identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera'
a  trasmettere,  a  mezzo  corriere,  i relativi verbali al Ministero
della  difesa  -  Direzione  generale  per  il personale militare - I
Reparto - 1ยช Divisione reclutamento ufficiali.