Art. 3. Durata. Compenso 1. La durata delle convenzioni di cui al precedente art. 1 e' di dodici mesi. 2. L'importo del compenso, pari per ciascun esperto a € 40.000.00, si intende al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell'esperto oltre gli oneri a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come da disposizioni di legge. 3. Il pagamento del compenso di cui al precedente comma 2 avverra' in rate mensili posticipate.