Art. 3.

                          Durata. Compenso


   1.  La  durata delle convenzioni di cui al precedente art. 1 e' di
dodici mesi.
   2.  L'importo  del  compenso,  pari  per  ciascun esperto a €
40.000.00,  si  intende al lordo di ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali  a  carico  dell'esperto  oltre  gli oneri a carico del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, come da
disposizioni di legge.
   3. Il pagamento del compenso di cui al precedente comma 2 avverra'
in rate mensili posticipate.