Art. 10. Accertamento della regolarita' degli atti e loro pubblicazione Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarita' degli atti ed assume le conseguenti dichiarazioni. Nel caso in cui riscontri irregolarita' il Rettore, entro il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, assegnandole un termine. Il decreto si considera notificato ai candidati con la semplice pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e contestuale pubblicazione all'Albo dell'Universita'. Il decreto e' altresi' comunicato al MIUR ed e' trasmesso, unitamente agli atti, al Consiglio di facolta' per i successivi adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' resa pubblica per via telematica nella pagina web dell'Universita' all'indirizzo indicato nell'art. 3 del presente bando.