Art. 10.
   Accertamento della regolarita' degli atti e loro pubblicazione
   Il Rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla
consegna,   la  regolarita'  degli  atti  ed  assume  le  conseguenti
dichiarazioni.  Nel  caso  in cui riscontri irregolarita' il Rettore,
entro  il predetto termine rinvia con provvedimento motivato gli atti
alla Commissione per la regolarizzazione, assegnandole un termine.
   Il  decreto  si  considera notificato ai candidati con la semplice
pubblicazione  sul  sito  web dell'Ateneo e contestuale pubblicazione
all'Albo dell'Universita'.
   Il  decreto  e'  altresi'  comunicato  al  MIUR  ed  e' trasmesso,
unitamente  agli  atti,  al  Consiglio  di  facolta' per i successivi
adempimenti. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i
giudizi  individuali e collegiali e' resa pubblica per via telematica
nella  pagina web dell'Universita' all'indirizzo indicato nell'art. 3
del presente bando.