Art. 11.
                     Adempimenti della Facolta'
   Il  Consiglio  di  facolta',  o l'organo che lo sostituisce, entro
sessanta  giorni  dalla  data di accertamento della regolarita' degli
atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla  Commissione  e con
riferimento   alle   proprie   specifiche   esigenze   didattiche   e
scientifiche  con  deliberazione motivata approvata dalla maggioranza
degli  aventi  diritto  al  voto,  propone  al  Consiglio gli atti di
nomina,   ovvero   decide   di   non   procedere  alla  chiamata.  La
deliberazione assunta e' resa pubblica, anche per via telematica.
   Qualora il Consiglio di facolta' abbia deliberato di non procedere
alla  chiamata  e  tuttavia  permangano  le sue esigenze didattiche e
scientifiche,  la  facolta',  decorso  il  termine di sessanta giorni
dalla  data  di  accertamento  della  regolarita'  degli  atti,  puo'
richiedere   l'indizione   di  una  nuova  procedura  di  valutazione
comparativa  per  la  copertura  del  posto gia' bandito, ovvero puo'
chiamare  candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative
per il medesimo settore scientifico-disciplinare.
   Dopo  la  nomina in ruolo di uno degli idonei e decorso il termine
di  sessanta  giorni  dall'accertamento della regolarita' degli atti,
questo  Ateneo  potra'  procedere  a chiamare, per ulteriori motivate
esigenze didattiche e a condizione che vi sia la disponibilita' della
relativa copertura finanziaria, l'altro candidato risultato idoneo.