Art. 12.
                   Documenti di rito per la nomina
   I  candidati dichiarati idonei e chiamati dalla facolta' a coprire
il  posto  di  cui alla presente procedura di valutazione comparativa
riceveranno comunicazione diretta dal Presidente dell'Universita', ai
fini della nomina.
Cittadini italiani o di altri Stati membri della Comunita' europea
   Nel  termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
interessati,  se  cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
    1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio  1968,  n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
     a) data e luogo di nascita;
     b) cittadinanza;
     c) godimento dei diritti politici;
     d)   posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
     e)    l'inesistenza   di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
     f) numero del codice fiscale;
     g) composizione del nucleo familiare;
     h)  eventuali  incarichi  ricoperti alle dipendenze dello Stato,
delle  province,  dei  comuni  o  di  altri enti pubblici o privati e
l'opzione  per  il  nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18
marzo 1958, n. 311;
    2)   qualora   l'interessato   non   sia   dipendente  di  questa
Universita',  apposita  certificazione  medica  da cui risulti che il
candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed
e'   esente   da  imperfezioni  che  possono  comunque  influire  sul
rendimento  del  servizio.  Il  certificato deve contenere l'espressa
dichiarazione  che  il  candidato  e'  esente da malattie che possono
mettere  in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere
di  data  non  anteriore  a  sei  mesi dalla data della comunicazione
dell'esito del concorso.
   La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
   Il  vincitore  che  ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello  Stato  e'  dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere  b),  c),  d),  ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Cittadini extracomunitari
   I  cittadini  extracomunitari,  dichiarati idonei e chiamati dalla
Facolta'  a  ricoprire  il  posto  di  cui alla presente procedura di
valutazione  comparativa,  devono  presentare  nel  termine di trenta
giorni,  pena  la  decadenza  al  diritto  alla  nomina,  i  seguenti
documenti:
    1) certificato di nascita;
    2)   certificato   equipollente   al   certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  risiedente  in  Italia,  deve  autocertificare  anche  la
mancanza di condanne penali e di carichi pendenti a suo carico;
    3)  idonea  certificazione medica da cui risulti che il candidato
e'  fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente
da  imperfezioni  che  possono  comunque  influire sul rendimento del
servizio.  Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che
il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la
salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a
sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso;
    4) certificato attestante la cittadinanza;
    5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
   I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data
non  anteriore  a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
   Il   certificato   relativo   al   punto   n.  5)  deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
   I  certificati  rilasciati  dai competenti uffici della Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione.
   I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui   il   vincitore   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
   I   cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n.  223,  possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli  2  e  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.