Art. 13. Nomina Nell'Universita' di Enna la nomina in ruolo dei candidati risultati idonei e chiamati dalle Facolta' e' disposta con decreto presidenziale e decorre di norma dal 1° novembre successivo alla presentazione della documentazione di cui all'art. 12. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo della decorrenza puo' essere disposto solo sulla base di un accordo tra le universita' interessate, approvato dagli organi accademici, previo nulla osta della Facolta' di provenienza. Ai candidati chiamati spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una Commissione nazionale, composta secondo le norme vigenti. La Commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta dal professore straordinario nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facolta'. Se il giudizio sara' favorevole, l'interessato sara' immesso nel ruolo dei professori ordinari con diritto al relativo trattamento economico. Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra' essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, l'interessato cessera' di appartenere al ruolo.