Art. 13.
                               Nomina
   Nell'Universita'   di  Enna  la  nomina  in  ruolo  dei  candidati
risultati  idonei  e  chiamati dalle Facolta' e' disposta con decreto
presidenziale  e  decorre  di  norma  dal 1° novembre successivo alla
presentazione  della  documentazione  di cui all'art. 12. Nel caso in
cui l'interessato provenga dai ruoli di altre universita', l'anticipo
della  decorrenza  puo' essere disposto solo sulla base di un accordo
tra  le  universita'  interessate, approvato dagli organi accademici,
previo nulla osta della Facolta' di provenienza.
   Ai  candidati  chiamati  spetta  il trattamento economico previsto
dalle disposizioni di legge in vigore.
   Dopo   tre  anni  dall'immissione  in  ruolo  l'interessato  sara'
sottoposto  ad  un  giudizio  di conferma da parte di una Commissione
nazionale, composta secondo le norme vigenti.
   La  Commissione  valutera'  l'attivita'  scientifica  e  didattica
svolta  dal professore straordinario nel triennio anche sulla base di
una motivata relazione del Consiglio di facolta'.
   Se  il  giudizio sara' favorevole, l'interessato sara' immesso nel
ruolo  dei  professori  ordinari  con diritto al relativo trattamento
economico.
   Se   l'attivita'  sara'  valutata  sfavorevolmente,  l'interessato
potra'  essere  mantenuto in servizio per un altro biennio al termine
del quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa
la  proroga  ovvero  qualora  anche  tale  giudizio  sia sfavorevole,
l'interessato cessera' di appartenere al ruolo.