Art. 14. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al recupero delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Universita' degli studi di Enna, entro tre mesi dall'espletamento del concorso. Trascorso tale termine, l'Universita' degli studi di Enna disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.