Art. 2.
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
   La  partecipazione  alle valutazioni comparative di cui all'art. 1
e'  libera,  senza  limitazioni  in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduto dai candidati.
   In ogni caso non possono partecipare alle valutazioni comparative:
    1)  coloro  che  siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
    2)  coloro  che  siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
    3)  coloro  che  siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    4)  i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati
nello  stesso  settore scientifico-disciplinare relativo al posto per
il quale e' indetta la procedura;
    5)  coloro  che  abbiano  gia'  presentato n. 5 o piu' domande di
partecipazione a valutazioni comparative, esclusa la presente, presso
questa  od  altre  sedi universitarie, i cui bandi abbiano termini di
scadenza nello stesso anno solare.
   I  requisiti  per  ottenere  l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
   L'Universita' degli studi di Enna «Kore» garantisce parita' e pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro ed il
trattamento sul lavoro.