Art. 4.
            Domande di ammissione dei candidati stranieri
   Per partecipare alla valutazione comparativa, il candidato deve:
    -  compilare  il  modulo della domanda (allegato B) fornito anche
per      via     telematica     (http://www.unikore.it)     indicando
obbligatoriamente  il  codice  di  identificazione  personale (codice
fiscale);
    - stamparne una copia, in carta semplice e firmarla debitamente;
    - consegnare la copia a mano, presso l'Universita' degli studi di
Enna,   ufficio   del   personale,  presso  facolta'  di  ingegneria,
Cittadella Universitaria - 94100, entro il termine perentorio, a pena
di   esclusione,  del  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione   dell'avviso   del   presente   bando  nella  Gazzetta
Ufficiale,  oppure inviare la copia firmata, a mezzo raccomandata con
avviso  di ricevimento, al Presidente dell'Universita' degli studi di
Enna,   ufficio   del   personale,  presso  facolta'  di  ingegneria,
Cittadella   Universitaria  - 94100  Enna,  entro  il  termine  sopra
indicato.  A  tal  fine  fara'  fede il timbro e la data dell'ufficio
postale  accettante.  Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno  di  festivita'  civile,  la  scadenza e' posticipata al primo
giorno lavorativo successivo.
   Non   verranno   prese   in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
   La  domanda  del  candidato,  prodotta  in  lingua  italiana, deve
contenere,  a  pena  di  esclusione dalla valutazione comparativa, le
indicazioni  necessarie ad individuare in modo univoco la facolta' ed
il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende
essere ammesso, nonche' il profilo ove previsto.
   I   candidati   che   intendono  partecipare  a  piu'  valutazioni
comparative  sono  tenuti  a presentare distinte domande con relativi
allegati.
   Nella  domanda  i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome  e  nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
   Tutti  i  candidati  devono  inoltre  dichiarare  sotto la propria
responsabilita':
    1) la cittadinanza;
    2)  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
    3)  di  avere/non  aver riportato condanne penali; nel primo caso
devono,  per  ogni  condanna  riportata,  indicare  gli estremi delle
relative  sentenze,  e  gli  eventuali procedimenti penali pendenti a
loro carico;
    4)  di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso  una
Pubblica  Amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art.  127,  lettera  d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    5)  di  non  essere  professore  universitario  di ruolo di prima
fascia  inquadrato  nello stesso settore scientifico-disciplinare per
il quale presenta la domanda;
    6)  di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10, dell'art.
2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117,
di  seguito riportato: «Un candidato puo' presentare alle Universita'
complessivamente   un   numero   massimo   di   cinque   domande   di
partecipazione  a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini
di  scadenza  nello  stesso  anno  solare. Nel caso di partecipazione
esclusivamente  a  procedure  concernenti  posti  di  ricercatore, il
numero massimo e' elevato a quindici. La data di riferimento per ogni
domanda  presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo
bando»;
    7) di essere a conoscenza dell'obbligo di residenza nel comune di
Enna, in caso di conferimento della nomina;
    8) di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
   La  mancanza della dichiarazione suddetta comportera' l'esclusione
dalla  valutazione comparativa. Nella domanda deve essere indicato il
recapito che il candidato elegge ai fini del concorso.
   Ogni  eventuale  variazione riguardo ai dati relativi ai requisiti
deve  essere  tempestivamente  comunicata  all'Ufficio  cui  e' stata
indirizzata la domanda di partecipazione.
   I  candidati  riconosciuti  handicappati  devono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   L'Amministrazione    universitaria    non    si    assume   alcuna
responsabilita' in caso di irreperibilita' del destinatario e in caso
di  errato  recapito  per  inesatta  segnalazione del candidato o per
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo. L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato  oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative al
concorso  per  cause  non  imputabili all'Amministrazione stessa ma a
disguidi  postali  o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
   Gli  aspiranti  che  siano  in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
    1)  curriculum  in duplice copia, datato e firmato, della propria
attivita' scientifica e didattica;
    2)   documenti  e  titoli  (in  originale  o  copia  autenticata,
certificati  o autocertificati in base all'allegato C) ritenuti utili
ai  fini  della  valutazione comparativa e relativo elenco in duplice
copia, datato e firmato;
    3) elenco in duplice copia, datato e firmato, delle pubblicazioni
che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
    4) fotocopia del codice fiscale.
   I  titoli  posseduti  possono  essere  prodotti  in carta semplice
oppure come di seguito riportato:
Cittadini dell'Unione europea
   a)  Possono  dimostrare  il  possesso  dei  titoli  sopra indicati
mediante   la   forma   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative  consentite  dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure
   b)  possono  produrre  i titoli in originale, in copia autenticata
ovvero   in   copia   dichiarata   conforme   all'originale  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
2  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403.
Cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni
del  regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
   Possono  utilizzare  le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai
casi  in  cui  si  tratti  di  comprovare  stati,  fatti  e  qualita'
personali,  certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
o privati italiani.
   L'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di procedere ad idonei
controlli,  anche  a  campione, sulla veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive.
 Cittadini extracomunitari non residenti in Italia
   Possono  produrre  i  titoli  in  originale,  in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.
   I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui   lo   straniero   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
   Agli  atti  e  documenti  redatti  in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
   Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.