Art. 8. Ammissione al corso e borsa di studio Il candidato risultato primo nella graduatoria generale di merito (a parita' di punteggio prevale l'eta' minore) e' ammesso al corso e ha diritto a una borsa di studio di importo pari a 13.638,47 all'anno. Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio il contributo previdenziale, la tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione infortuni e l'imposta di bollo.