Art. 8.
                Ammissione al corso e borsa di studio
   Il  candidato risultato primo nella graduatoria generale di merito
(a  parita' di punteggio prevale l'eta' minore) e' ammesso al corso e
ha  diritto  a  una  borsa  di  studio  di importo pari a € 13.638,47
all'anno.  Dall'importo  della  borsa  di  studio  verranno  detratti
d'ufficio  il  contributo  previdenziale,  la  tassa regionale per il
diritto allo studio, il premio di assicurazione infortuni e l'imposta
di bollo.