Art. 3.
 Valutazione titoli Integrazione al decreto rettorale n. 14493/2008

   Il  candidato dovra' allegare alla domanda gli eventuali titoli di
cui sia in possesso.
   Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo di punti 10.
   Le  categorie  dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti:
    1) per titoli accademici, fino ad un massimo di punti 3;
    2) per titoli scientifici, fino ad un massimo di punti 5;
    3) per titoli professionali, fino ad un massimo di punti 2.
   Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
    A) curriculum in duplice copia;
    B)  elenco,  in  duplice  copia, dei documenti, dei titoli, delle
pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda;
    C)  documenti  e  titoli  in  originale,  in  copia autenticata o
mediante  autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio  (vedi  allegati  B e C), previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che il candidato
ritenga utili ai fini del concorso;
    D)  pubblicazioni,  in  unica copia, presentate in originale o in
fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato dovra' produrre una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  che dichiari la
conformita'  all'originale,  secondo l'allegato C. Tale dichiarazione
sostitutiva  dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario
addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
identita' del sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della
dichiarazione  sostitutiva  di  atto notorio da parte del funzionario
addetto  a  ricevere  la documentazione se la stessa, unitamente alla
domanda   di   partecipazione   al  concorso,  sia  spedita  a  mezzo
raccomandata  a.r;  in  tal  caso  e'  necessario  allegare una copia
fotostatica   non  autenticata  di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore.
   I  documenti  ed  i  certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi  dell'art.  1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
   Relativamente  ai  candidati  stranieri,  i certificati rilasciati
dalle  competenti  autorita'  dello  Stato  di  cui  lo  straniero e'
cittadino,  debbono  essere  conformi alle disposizioni vigenti nello
Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti
autorita' consolari italiani.
   Non  e'  consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'.
   Non   saranno   presi   in   considerazione  documenti,  titoli  o
pubblicazioni  che  perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.