Art. 3. Valutazione titoli Integrazione al decreto rettorale n. 14493/2008 Il candidato dovra' allegare alla domanda gli eventuali titoli di cui sia in possesso. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo di punti 10. Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono le seguenti: 1) per titoli accademici, fino ad un massimo di punti 3; 2) per titoli scientifici, fino ad un massimo di punti 5; 3) per titoli professionali, fino ad un massimo di punti 2. Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda: A) curriculum in duplice copia; B) elenco, in duplice copia, dei documenti, dei titoli, delle pubblicazioni o di quant'altro venga allegato alla domanda; C) documenti e titoli in originale, in copia autenticata o mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegati B e C), previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, che il candidato ritenga utili ai fini del concorso; D) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che dichiari la conformita' all'originale, secondo l'allegato C. Tale dichiarazione sostitutiva dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. Si prescinde dalla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del funzionario addetto a ricevere la documentazione se la stessa, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, sia spedita a mezzo raccomandata a.r; in tal caso e' necessario allegare una copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Relativamente ai candidati stranieri, i certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiani. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'. Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.