Art. 5. Approvazione degli atti e della graduatoria di merito L'art. 9 del decreto rettorale n. 14493/2008, e' modificato come segue: Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio provvedimento approvera' gli atti del concorso e la relativa graduatoria di merito. La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del decreto rettorale n. 14493 del 15 dicembre 2008. La votazione complessiva sara' data dalla somma del punteggio assegnato ai titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione riportata nella prova orale. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Il decreto di approvazione degli atti e la relativa graduatoria sara' affissa all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. La graduatoria di merito avra' una validita' di tre anni a decorrere dalla data del citato decreto di approvazione degli atti. Il decreto di approvazione degli atti sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorreranno i termini per le eventuali impugnative.