Art. 5.
        Approvazione degli atti e della graduatoria di merito

   L'art.  9  del decreto rettorale n. 14493/2008, e' modificato come
segue:  Al termine della procedura concorsuale il rettore con proprio
provvedimento   approvera'  gli  atti  del  concorso  e  la  relativa
graduatoria di merito.
   La  graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun candidato nella
valutazione  dei  titoli  e nelle prove di esame, con l'osservanza, a
parita'  di  punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del decreto
rettorale n. 14493 del 15 dicembre 2008.
   La  votazione  complessiva  sara'  data  dalla somma del punteggio
assegnato  ai  titoli,  della  media  dei voti conseguiti nelle prove
scritte e della votazione riportata nella prova orale.
   Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito.
   Il  decreto  di  approvazione degli atti e la relativa graduatoria
sara'  affissa  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di
Bari.
   La  graduatoria  di  merito  avra'  una  validita'  di  tre anni a
decorrere dalla data del citato decreto di approvazione degli atti.
   Il  decreto  di  approvazione  degli  atti  sara'  pubblicato  nel
Bollettino  ufficiale  dell'Universita'  degli studi di Bari. Di tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Dalla  data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorreranno i
termini per le eventuali impugnative.