Art. 9.

                Titoli di precedenza e di preferenza


   I  candidati  e  candidate  che  abbiano  superato  la prova e che
intendano  far valere i titoli di precedenza e di preferenza indicati
nell'art.  5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, citato nelle premesse,
al fine della formazione della graduatoria generale di merito, devono
far  pervenire  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico - Direzione
Generale  per i Servizi interni - Ufficio II Concorsi - Via Molise, 2
-  00187  ROMA,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la
prova,  i  documenti  in  carta  semplice  attestanti il possesso dei
titoli,  gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso, e
dai  quali  risulti  altresi',  che gli stessi titoli erano posseduti
anche  alla  data  di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione.
   Nel  caso di presentazione di tali titoli gia' effettuata ai sensi
dell'articolo 6, non si procedera' a nuova acquisizione.
   A  norma dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127,
come  modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191,  a  parita' di punteggio, precede nella graduatoria il candidato
piu' giovane di eta'.
   Con  decreto  del Direttore della Direzione Generale per i Servizi
Interni   sara'   approvata  la  graduatoria  di  merito  e  verranno
dichiarati i relativi vincitori e vincitrici.
   Dell'approvazione   della   graduatoria   di   merito  sara'  data
pubblicazione   nel  sito  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
http//www.sviluppoeconomico.gov.it.  e  nel  Bollettino Ufficiale del
Ministero medesimo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla data di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.