Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata, con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale per i Servizi Interni del Ministero delle Attivita' Produttive, ai sensi dell'art. 9, DPR 9 maggio 1994, n. 487. Saranno rispettate salva comprovata impossibilita' le vigenti disposizioni in materia di pari opportunita' a favore del personale femminile.