Art. 9.

                Titoli di precedenza e di preferenza


   I  candidati  e  candidate  che  abbiano  superato  la prova e che
intendano  far valere i titoli di precedenza e di preferenza indicati
nell'articolo  5  del  D.P.R.  9  maggio  1994,  n. 487, citato nelle
premesse,  al  fine  della  formazione  della graduatoria generale di
merito,  devono far pervenire al Ministero dello sviluppo economico -
Direzione  generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - Via
Molise,  2 -  00187 -  ROMA,  entro il termine perentorio di quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto  la  prova,  i  documenti  in  carta semplice attestanti il
possesso dei titoli, gia' indicati nella domanda di partecipazione al
concorso,  e  dai quali risulti altresi', che gli stessi titoli erano
posseduti  anche  alla  data  di  scadenza  del  termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione.
   Nel  caso di presentazione di tali titoli gia' effettuata ai sensi
dell'articolo 6, non si procedera' a nuova acquisizione.
   A  norma dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127,
come  modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n.
191,  a  parita' di punteggio, precede nella graduatoria il candidato
piu' giovane di eta'.
   Con  decreto  del Direttore della Direzione Generale per i Servizi
Interni   sara'   approvata  la  graduatoria  di  merito  e  verranno
dichiarati i relativi vincitori e vincitrici.
   Dell'approvazione   della   graduatoria   di   merito  sara'  data
pubblicazione   nel  sito  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico
http//www.sviluppoeconomico.gov.it.  e  nel  Bollettino Ufficiale del
Ministero medesimo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Dalla data di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.