Art. 9. Titoli di precedenza e di preferenza I candidati e candidate che abbiano superato la prova e che intendano far valere i titoli di precedenza e di preferenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, citato nelle premesse, al fine della formazione della graduatoria generale di merito, devono far pervenire al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - Via Molise, 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso, e dai quali risulti altresi', che gli stessi titoli erano posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. Nel caso di presentazione di tali titoli gia' effettuata ai sensi dell'articolo 6, non si procedera' a nuova acquisizione. A norma dell'art. 3, comma 7, delle legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, a parita' di punteggio, precede nella graduatoria il candidato piu' giovane di eta'. Con decreto del direttore della Direzione generale per i servizi interni sara' approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i relativi vincitori e vincitrici. Dell'approvazione della graduatoria di merito sara' data pubblicazione nel sito del Ministero dello sviluppo economico http//www.sviluppoeconomico.gov.it. e nel Bollettino Ufficiale del Ministero medesimo. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.