Art. 11. Assunzione in servizio I candidati e candidate dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri», un contratto finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l'area III F1, profilo professionale di funzionario tecnico. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne ha costituito il presupposto. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto e di amministrazione, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il rapporto di lavoro e' immediatamente risolto in caso di mancata assunzione in servizio del vincitore o vincitrice nel termine assegnato nel contratto, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento; in tal caso l'amministrazione, valutati i motivi e compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei propri uffici, proroga il termine per l'assunzione. Il trattamento economico spettante ai vincitori e vincitrici all'atto dell'assunzione in servizio corrisponde a quello per l'area III F1. Il periodo di prova ha la durata di quattro mesi; decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente o la dipendente si intende confermato/a in servizio e gli/le viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.