Art. 10.


   Le  borse  di  studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi
durata  triennale,  sono  assegnate  ai  vincitori con punteggio piu'
elevato  nella  graduatoria di ammissione del concorso in rapporto al
numero  delle borse disponibili e sono confermate automaticamente per
gli  anni successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente
bando in tema di sospensione o esclusione dal corso.
   In  caso  di  rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio
del corso di dottorato, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo
l'ordine  della graduatoria. Il subentro nella borsa sara' comunicato
dall'Ufficio  dottorati  di  ricerca ed Esami di Stato tramite e-mail
inviata   all'indirizzo  indicato  dal  candidato  nella  domanda  di
ammissione.
   L'importo  minimo  annuale  della borsa di studio, determinato dal
D.M.  18  giugno  2008,  e' di € 13.638,47 (al lordo degli oneri
previdenziali).
   Per  il periodo autorizzato di soggiorno all'estero e' previsto un
incremento  della borsa pari al 50% dell'ammontare ministeriale della
borsa  (€  13.638,47  )  calcolato in relazione e in proporzione
alla  durata  del  soggiorno all'estero, che comunque non puo' essere
complessivamente superiore alla meta' della durata legale del corso.
   Nel  caso  di  borsa  di importo superiore al minimo ministeriale,
l'incremento  per  il  periodo all'estero sara' ridotto di un importo
pari  alla  differenza  fra  borsa  percepita  e  importo della borsa
ministeriale.
   In  presenza  di  una  o  piu'  borse di studio finanziate da enti
esterni  non  universitari,  la  Commissione  Giudicatrice  decidera'
l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e
dell'argomento  di  ricerca  previsto dalla convenzione stipulata con
l'ente.
   Le  borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti.
   Il  pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato
a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per  il  periodo  di  durata  del  corso ed usufruisce della borsa di
studio ove ricorrano le condizioni richieste.
   Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini della
progressione   di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.
   Il  dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per
un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
   I  vincitori  non beneficiari di borsa di durata triennale possono
usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto
dal DPCM 9 aprile 2001, salvo modifiche normative successive.
   Le  domande  di  borsa  di studio devono essere presentate all'ISU
Bocconi  nei  termini  e con le modalita' di cui al bando di concorso
2009/2010  che  sara'  pubblicato  sul  seguente  indirizzo Internet:
www.uni-bocconi.it/isu .