Art. 12.


   I   dottorandi   devono   obbligatoriamente  frequentare  i  corsi
stabiliti  dal  programma di dottorato e sostenere con esito positivo
le  valutazioni di merito relative ai vari corsi a pena di esclusione
dal  dottorato. Il collegio dei docenti puo' prevedere la valutazione
di ricerche scritte su temi attinenti le materie del dottorato.
   E'  previsto  lo  svolgimento  di  periodi  di studio e di ricerca
all'estero  o  stage  presso  enti  pubblici  e  privati  secondo  le
modalita'  e  i  tempi  stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo
conto delle linee formulate dal Collegio dei docenti.
   Ai  dottorandi  puo'  essere affidata, nel limite orario stabilito
dagli  organi accademici competenti, una limitata attivita' didattica
sussidiaria  o  integrativa.  Tale  attivita'  non  deve in ogni caso
compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
   Il  Collegio  dei  docenti  procede  annualmente  alla valutazione
dell'attivita'  svolta  dai dottorandi mediante l'approvazione di una
relazione  particolareggiata  da  questi  predisposta  alla  fine  di
ciascun anno di corso. Ai fini dell'ammissione al secondo anno, e' in
ogni   caso  necessario  che  il  dottorando  abbia  frequentato  con
assiduita'  e  partecipato attivamente alle lezioni e che riporti una
valutazione  sufficiente  in  almeno  tre  delle prove di valutazione
relative alle materie fondamentali.
   Il  Collegio  dei  docenti  puo' sospendere la borsa di studio del
dottorando.
   Il  Collegio  dei  docenti  puo'  inoltre sospendere o escludere i
dottorandi  dal  corso  e  dalla  borsa con delibera motivata, previa
verifica  dei  risultati  conseguiti.  Sono  fatti  salvi  i  casi di
maternita' o di grave e documentata malattia.
   In  caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero
di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio.
   L'esclusione  dal  dottorato  e'  comunicata  all'interessato  con
lettera del Rettore.
   L'esclusione  dal  corso  comporta per il dottorando decadenza dal
godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa
di studio relativa all'anno in corso.