Art. 11.
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

   1.  I  candidati, che non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di
esclusione  dal  concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la
prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette  ad  accertare  le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche  della  lingua  italiana,  presso  la  Scuola Ispettori e
Sovrintendenti  della  Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 3, de
L'Aquila (loc. Coppito), secondo il seguente calendario:
    a)  6  aprile  2009,  ore  9,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da A a D;
    b)  6  aprile  2009,  ore 15,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da E a M;
    c)  7  aprile  2009,  ore  9,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da N a R;
    d)  7  aprile  2009,  ore 15,00: per i concorrenti il cui cognome
inizi con le lettere da S a Z.
   2.  Il  calendario di cui al comma 1 ha valore di notifica a tutti
gli effetti nei confronti dei candidati.
   3.  I  candidati  in  possesso  dell'attestato di bilinguismo, che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di  sostenere  le  previste  prove scritta e orale in lingua tedesca,
possono  richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato
conoscitore  della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare.
   4.  Ciascun  candidato  deve  presentarsi  per  sostenere la prova
preliminare munito di:
    a) idoneo documento di riconoscimento;
    b) una penna biro ad inchiostro nero.
   5.  Nella  sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari  dei  sinonimi  e contrari o altre pubblicazioni. Eventuali
apparecchi    telefonici    e    ricetrasmittenti    devono    essere
obbligatoriamente spenti.
   6. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai
candidati  sara'  pubblicata  sul  sito  internet  www.gdf.it,  nella
sezione relativa ai concorsi.
   7.  Al  fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
preliminare da parte dei candidati, sara':
    a)   disponibile,   sul   sito  internet  www.gdf.it,  una  mappa
dell'itinerario;
    b)  allestito  un  servizio  di trasporto, con bus navetta, dalla
stazione  ferroviaria  e dal terminal «Colle Maggio» de L'Aquila alla
sede di esame e ritorno.
   8.  I  concorrenti  che  non  si  presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti,  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
   9.  Allo stesso modo, sono esclusi i candidati che, avendo chiesto
ed  ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 20, non si
presentano nel giorno e nell'ora stabiliti.
   10.  La  somministrazione  e  la  revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
   11.  Prima  dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui
al  comma 10, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
   12.  Superano  la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova  scritta,  di  cui  all'art.  12,  i  candidati classificatisi,
rispettivamente,  nei primi 200 posti della graduatoria relativa alla
specializzazione  per  la  quale concorrono. Sono, inoltre, ammessi i
concorrenti   che   abbiano   conseguito   lo  stesso  punteggio  del
concorrente  classificatosi,  nell'ambito delle predette graduatorie,
all'ultimo posto utile.
   13.  Gli  aspiranti  che non ricevono la convocazione per la prova
scritta,  entro  il  20 aprile 2009, debbono considerarsi esclusi dal
concorso.
   14.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
    a)  giurisdizionale,  al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data di notifica del provvedimento di esclusione, se prevista,
o  dalla  data in cui la stessa esclusione si intendera' definita, ai
sensi  dell'art.  21,  primo  comma,  della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
    b)  straordinario  al  Capo  dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  predetta  data, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.