Art. 13.
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta

   1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e
ai  candidati  e'  fatto  obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli  articoli  11,  12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.