Art. 14.
                    Revisione della prova scritta

   1.   La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a).
   2.  La sottocommissione assegna ad ogni tema un punto di merito da
zero a trenta.
   3.  Il  punto  di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
   4.  Conseguono  l'idoneita'  i  candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di diciotto.
   5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita'  alla  prova scritta
ricevono  comunicazione  del  voto  conseguito  e, nel contempo, sono
convocati  per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di  cui
all'art. 15.
   6.   Gli   aspiranti   che   non   ricevono  la  convocazione  per
l'effettuazione  dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, entro
il:
    a)  18  maggio  2009,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione «pilota militare»;
    b)  26  maggio  2009,  per  coloro  che  abbiano  concorso per la
specializzazione «comandante unita' navale»,
debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso.
   7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati  possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.